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Quesiti
FISCO E TRIBUTI ICI -
RIMBORSO PER RENDITA DEFINITIVA MINORE DELLA RENDITA PRESUNTA
Un contribuente di questo Comune ha regolarmente versato l’ICI per gli anni dal 1993 al 2005 riferita a n. 3 unità immobiliari in base alla rendita presunta.
Nel mese di giugno 1997 gli viene notificata da parte dell’Ute di Rieti la rendita definitiva per i suddetti fabbricati risultante inferiore rispetto a quella dichiarata dal contribuente. Non tenendo conto, per errore, della minore rendita attribuita dall’Ute, ha continuato a versare l’imposta in questione sulla base della rendita dichiarata e quindi in modo eccedente fino alla prima rata del 2005.
Il contribuente si è reso conto dell’errore durante il mese di agosto del 2005 ed ha chiesto a questo ufficio di verificare la possibilità di avere um rimborso.
Questo Comune ha verificato e riconosciuto l’errore ed il diritto al rimborso. Però il problema è la decorrenza del rimborso stesso in quanto l’orientamento dello scrivente era quello di effettuare lo stesso dalla data della notifica delle rendite catastali definitive ad oggi, poi, però, nel documentarsi ha trovato diverse soluzioni:
a) sulla “Guida all’ICI e agli altri tributi locali” redatta da Il Sole 24 Ore risulta:”Per quanto concerne i rimborsi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 504/1992, scaturenti dalla rendita definitiva attribuita in misura inferiore a quella “presunta” dichiarata dal contribuente, è da ritenersi applicabile, in attesa di una conferma ufficiale, la prescrizione decennale.In tale ipotesi, peraltro, il rimborso è dovuto d’ufficio”;
b) lo stesso orientamento risulta nel Prontuario per la gestione delle entrate tributarie degli enti locali dove, in riferimento ai rimborsi ICI indebitamente corrisposta recita :”Si ritiene che il termine breve suindicato(tre anni ) non si applichi ai rimborsi spettanti al soggetto passivo per i fabbricati, quando la rendita definitiva risulta minore di quella dichiarata in via presuntiva( art. 11, comma 1 del Dlgs n. 504/92). Tale fattispecie è regolata dal termine di prescrizione ordinaria, decennale, prevista dal codice civile per il pagamento dell’indebito”;
c) consultando lo stesso quesito sul sito www.comunitrentini.it il relatore suggerisce di adottare per il rimborso lo stesso termine previsto per l’attività di recupero dell’imposta in quanto l’applicazione del termine decennale di cui al Codice Civile potrebbe causare responsabilità per danno erariale;
SI CHIEDE PERTANTO:
1) può essere riconosciuto il rimborso con decorrenza 1995( dieci anni indietro dal 2005) e quali sono le fonti normative che regolano la decorrenza di questi tipi di rimborsi?
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