Legge 20 maggio 2003, n. 116
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003.
Art. 1-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «semestrale» e' sostituita dalla seguente: «annuale».
Art. 1-ter.
1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
«Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui
all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura
straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella
prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad
atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente
all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo
svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi
debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5
dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e'
definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai
sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere
all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori
per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato
comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo
268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel
predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che
comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono
ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita',
riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto
vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo
268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno
di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito
in via straordinaria agli enti locali gia' dissestati, che non abbiano concluso
la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di
accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di
maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31
dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto
anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli
enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in
cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo
di revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far
fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo».
Art. 1-quater.
1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75,
concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo
unico», si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per
l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata
adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti
dall'articolo 193 del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle
regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002,
n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta
l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo
di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul
rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme
anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di
competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore
degli enti locali.
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si
applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal
presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di
specifiche norme regolamentari».
6. All'articolo 227, comma 6, del testo
unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non
regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di
concerto con il».
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle
comunita' montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di
cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di
comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano
parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del
Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3
agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con
popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini
dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
9 Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6
dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
11. Per
l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre
assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province
e dei comuni e' calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT
aggiornati al 31 gennaio 2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dei commi 1 e 2».
13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al comma 17, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito
dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre
successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti
nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del
saldo».
Art. 1-quinquies.
1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6
e' inserito il seguente:
«6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali
non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
Art. 1-sexies.
1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilita' interno.
Art. 1-septies.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia gia' disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.