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CONTROLLI E RESPONSABILITÀ
12/01/2015

La Corte dei Conti dà impulso all'attività di farmacia comunale come servizio volto alla tutela del diritto costituzionale alla salute sub specie di diritto alla disponibilità dei farmaci e, al contempo, fonte di entrata per il comune.

La Sezione regionale di controllo del Lazio, chiamata ad interpretare il quadro normativo in materia alla luce dei più recenti interventi legislativi, afferma che a partire dalla modifica dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008 ad opera dell’art. 1, commi, rispettivamente, 560 e 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), le spese di personale dedicato alla gestione delle farmacie comunali devono ritenersi voce di “spese escluse” dal calcolo delle spese di personale dell’ente locale, qualunque sia la formula di gestione della farmacia adottata dal comune, e non solo nel caso di loro gestione a mezzo di azienda speciale, come precedentemente disposto dall’art. 114, comma 5-bis, del TUEL, ora abrogato, che riconosceva detta soluzione di favore alle sole farmacie comunali gestite nella forma delle aziende speciali.

Download: >> Deliberazione n. 226/2014

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