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RASSEGNA STAMPA
03/06/2014

Revisione degli enti locali aperta ai commercialisti

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dall’INRL. I commercialisti sono in possesso della “formazione ed esperienza professionale” necessaria a garantire l’adeguata professionalità richiesta per ricoprire incarichi di revisione negli enti locali. E’ pertanto legittima l’ammissione nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno prescindendo dall’iscrizione nel Registro dei revisori legali.

Il principio è stato affermato nella sentenza n. 02676/2014 (depositata il 26 maggio scorso), con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dall’Istituto nazionale dei revisori legali (INRL).

Nel ricorso, l’Istituto chiedeva l’annullamento del DM dell’Interno 15 febbraio 2014 n. 23 (e dei provvedimenti ad esso connessi), con la richiesta di riservare in via esclusiva agli iscritti al Registro dei revisori la possibilità di iscriversi nell’elenco previsto dall’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011.

Tale richiesta era motivata dalla convinzione che la revisione negli enti pubblici non potesse essere tenuta distinta, per peculiarità, dalle funzioni di revisione legale esercitate presso soggetti di diritto privato. Inoltre, secondo l’INRL, il riconoscimento dell’equipollenza tra commercialisti e revisori, risulterebbe lesiva del “canone della ragionevolezza e della salvaguardia dell’interesse pubblico alla funzionalità ed efficacia dell'organismo di revisione contabile degli enti locali”.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che – nel rigettare il ricorso – ha sottolineato come l’attività di revisione contabile negli enti locali, così come tutta l’attività di revisione pubblica, non rientri nel campo di applicazione della direttiva 2006/43/CE.

Garantita l’indipendenza e la terzietà dei commercialisti

Inoltre, osservano i giudici di Palazzo Spada, è insostenibile la tesi secondo cui l’ammissione dei commercialisti negli organi di controllo degli enti locali risulti lesiva delle garanzie di indipendenza, mettendone a rischio la funzionalità e l’efficacia.

Se da un lato, infatti, l’indipendenza del revisore è garantita dal meccanismo di nomina (con estrazione casuale), dall’altro – si legge nella sentenza – i commercialisti assicurano “una appropriata formazione ed esperienza professionale”, che consente loro di esercitare con appropriatezza le funzioni di controllo.

http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/revisione/quotidiano/2014/05/30/revisione-degli-enti-locali-aperta-ai-commercialisti

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