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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
27/03/2006

Il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza delle Regioni e degli enti locali.....

per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003 è stato Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e delle autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

Titolo I

Disposizioni generali

In data 22 febbraio 2006, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni e le

seguenti:

=====================================================================

Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali

=====================================================================

CGIL/FP (firmato) |CGIL (firmato)

---------------------------------------------------------------------

CISL/FPS (firmato) |CISL (firmato)

---------------------------------------------------------------------

UIL/FPL (firmato) |UIL (firmato)

---------------------------------------------------------------------

CIDA/enti locali (firmato) |CIDA (firmato)

---------------------------------------------------------------------

DIRER/DIREL (firmato) |CONFEDIR (firmato)

---------------------------------------------------------------------

CSA (fiadel/cisal, fialp/cisal, |

cisas-fisael, confail-unsiau, confill |

eellcusal, usppi-cuspel-fasil fadel) |CISAL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato

contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della dirigenza

del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al

quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 1°gennaio

2002-31 dicembre 2003.

Contratto collettivo nazionale di lavoro

per il quadriennio normativo 2002-2005

e per il biennio economico 2002-2003, relativo all'area

della dirigenza del comparto «regioni e autonomie locali»

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto

il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del

comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui

all'area dirigenziale 2ª, dell'art. 2, dell'accordo quadro del 23

settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e

integrazioni, sono riportati come decreto legislativo n. 165 del

2001.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31

dicembre 2005, per la parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio

2002 al 31 dicembre 2003, per la parte economica.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno

successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e

decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi

carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti

destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del

contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente

di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle

parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola

scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono

integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal

successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme

sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante

tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le

parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad

azioni dirette.

6. Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla

data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se

successiva, ai dirigenti del comparto sara' corrisposta la relativa

indennita' secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del

lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalita' di erogazione di detta

indennita', l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli articoli

47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del

2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore

punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla

comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva

intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal

citato accordo del 23 luglio 2003.

Art. 3.

Conferma del sistema delle relazioni sindacali

1. E' confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto

dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999,

con le modifiche apportate dal comma 2 e dai seguenti articoli da 4 a

9.

2. Il testo dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito

dal seguente: «Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti,

su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno

annuale ed in ogni caso in presenza di eventuali processi di

dismissione o di esternalizzazione di servizi o attivita».

Art. 4.

Tempi e procedure per la stipulazione

dei contratti decentrati integrativi

1. Il testo dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 1° aprile 1999 e' sostituito dal seguente:

1. «I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata

quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali

rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.

Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto

collettivo nazionale del lavoro che, per loro natura, richiedano

tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a

fattori organizzativi contingenti. Le modalita' di utilizzo delle

risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione

decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica

abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da

quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed

a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma 2, per

l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle

piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di

bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal

collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia

previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto

dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal

fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo

definita dalla delegazione trattante e' inviata entro cinque giorni a

tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico

finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalita'

di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla

contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei

relativi oneri in bilancio e le specifiche finalita' di

utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi

da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa

entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,

l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione

definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere

apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica

della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla

stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti

collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque

giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la

specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.».

Art. 5.

Contrattazione collettiva decentrata integrativa

di livello territoriale

1. Il testo dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente:

«1. Per gli enti con un numero di dirigenti in servizio non

superiore a cinque unita', la contrattazione collettiva decentrata

integrativa puo' svolgersi a livello territoriale sulla base di

protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni

sindacali territoriali firmatarie del presente contratto;

l'iniziativa puo' essere assunta dalle associazioni nazionali

rappresentative degli enti del comparto, anche attraverso le loro

articolazioni regionali o territoriali, o da ciascuno dei soggetti

titolari della negoziazione decentrata integrativa.

2. I protocolli devono precisare:

a) la composizione della delegazione trattante di parte

pubblica;

b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la

partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali

dei sindacati firmatari del presente contratto collettivo nazionale

del lavoro e forme di rappresentanza delle rappresentanze sindacali

aziendali di cui all'art. 11, comma 2;

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del

contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il

controllo sulla compatibilita' degli oneri con i vincoli di bilancio

dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita

dall'art. 5;

d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze

sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli

definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi

ordinamenti:

a) le modalita' di formulazione degli atti di indirizzo;

b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione

integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede

territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di

dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;

c) le modalita' organizzative necessarie per la contrattazione

e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;

d) le modalita' di finanziamento dei relativi oneri da parte di

ciascun ente.».

Art. 6.

Concertazione

1. Il testo dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituto dal seguente:

«1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, ricevuta

l'informazione, ai sensi dell'art. 7, puo' attivare, entro i

successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In

caso di urgenza, il termine e' fissato in cinque giorni. Decorso il

termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie

oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle

materie ad essa riservate non puo' essere sostituita da altri modelli

di relazioni sindacali.

2. La concertazione si effettua per le seguenti materie:

a) criteri generali relativi all'individuazione dei parametri

per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai

fini della retribuzione di posizione;

b) criteri generali relativi alle modalita' di determinazione e

di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al

raggiungimento degli obiettivi assegnati;

c) criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni,

dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro di cui all'art. 17;

d) criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei

risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al

procedimento e ai termini di adempimento.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano

entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;

durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro

comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e

trasparenza.

4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta

giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa

e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle

parti.

5. La parte datoriale e' rappresentata al tavolo di concertazione

dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di

governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.».

Art. 7.

Relazioni sindacali delle unioni di comuni

1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale

dirigenziale sono disciplinate dal titolo secondo del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con riferimento

a tutti i modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello

stesso contratto collettivo nazionale del lavoro e successive

modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle derivanti dal

presente contratto collettivo nazionale del lavoro.

Titolo II

Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti

Art. 8.

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come

forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato

dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un

lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di atti,

atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo

sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie

e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro

e idonei a compromettere la salute o la professionalita' o la

dignita' del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di

appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto

lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla

risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono

la necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di

contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza

sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze

pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato

e, piu' in generale, migliorare la qualita' e la sicurezza

dell'ambiente di lavoro.

3. Per le finalita' indicate nei commi precedenti sono istituiti,

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,

specifici comitati paritetici presso ciascun ente con i seguenti

compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e

qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di

propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con

particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di

lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare

l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla

prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticita', anche

al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di

condotta.

4. Le proposte formulate dai comitati vengono presentate agli

enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in

particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di

ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della

figura del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione

dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del

presente contratto.

5. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui

al comma 3, i comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per

la formazione, previsti dall'art. 32 del contratto collettivo

nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, idonei interventi

formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere

finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una

maggiore consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue

conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti,

attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche

interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare

il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente

lavorativo da parte del personale.

6. I comitati sono costituiti da un componente designato da

ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente

contratto collettivo nazionale del lavoro e da un pari numero di

rappresentanti dell'ente. Il presidente del comitato viene designato

tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di

parte sindacale. Per ogni componente effettivo e' previsto un

componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei

comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per

le pari opportunita', appositamente designato da quest'ultimo, allo

scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.

Enti, con un numero di dirigenti inferiore a 5, possono concordare la

costituzione di un unico comitato disciplinandone la composizione

della parte pubblica e le modalita' di funzionamento.

7. Gli enti favoriscono l'operativita' dei comitati e

garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In

particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito

lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati

adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono

tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.

8. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per

la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei

nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati

nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non e'

previsto alcun compenso.

Art. 9.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del

2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei

contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si

incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2,

per definire consensualmente il significato della clausola

controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle

altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve

contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di

diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi

interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'A.R.A.N. si attiva autonomamente o su richiesta del comitato

di settore.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui

all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sostituisce la

clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto

collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalita' si procede tra le parti che li hanno

sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei

contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale.

L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli articoli 4

e 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre

1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della

vigenza del contratto decentrato.

6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 12 del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.

Titolo III

Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti

Art. 10.

Affidamento incarichi dirigenziali

1. Il comma 1 dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale del

lavoro 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 13 del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, e' sostituito

dal seguente:

«1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi

istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, fatto salvo

il caso previsto dall'art. 23-bis, comma 1, lettera c).».

Art. 11.

Recesso dell'amministrazione

1. Il testo dell'art. 27, comma 4, del contratto collettivo

nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 e' sostituito dal seguente:

«4. La responsabilita' particolarmente grave del dirigente,

accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente nel rispetto

delle previsioni dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, costituisce

giusta causa di recesso. La responsabilita' particolarmente grave e'

correlata:

a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente

rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente

previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di

programmazione e formalmente assegnati al dirigente;

b) ovvero, per la inosservanza delle direttive generali per

l'attivita' amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al

dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di

rilevante interesse.».

2. In caso di recesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, del

contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, non si

applica la disciplina dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale

del lavoro del 12 febbraio 2002. L'atto di recesso e' adottato in

conformita' a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999. Costituisce

condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di

accertamento della responsabilita' del dirigente, disciplinata da

ciascun ente ai sensi dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale

del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del

contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.».

Art. 12.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. Il testo dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale del

lavoro dell'area della dirigenza del 10 aprile 1996 e' cosi'

sostituito:

«1. Il dirigente colpito da misure restrittive della liberta'

personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, con revoca

dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione,

per tutta la durata dello stato restrittivo della liberta', salvo che

l'ente non intenda procedere ai sensi dell'art. 27.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente

attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella

previsione dell'art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura

restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi

effetti puo' essere sospeso dal servizio con privazione della

retribuzione fino alla sentenza definitiva, salva l'applicabilita'

dell'art. 27.

3. Fatta salva la applicazione dell'art. 27, resta fermo per

tutti gli enti del comparto l'obbligo di sospensione del dirigente in

presenza dei casi gia' previsti dagli articoli 58, comma 1, lettere

a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettere c), d)

ed e), e 59, comma 1, lettera a), limitatamente ai delitti gia'

indicati nell'art. 58, comma 1, lettera a) e all'art. 316 del codice

penale, lettere b), e c), del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge

n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i

medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,

ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova

applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001,

salvo l'applicabilita' dell'art. 27.

5. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo

conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a

cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente e' riammesso in

servizio, fatta salva la possibilita' per l'ente di recedere con le

procedure di cui all'art. 27.

6. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente

articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50 per

cento della retribuzione di cui all'art. 21, la retribuzione

individuale di anzianita', ove acquisita, e gli assegni per il nucleo

familiare, ove spettanti.

7. In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione,

pronunciata, con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non

lo ha commesso», quanto corrisposto nel periodo di sospensione

cautelare a titolo di indennita' alimentare, verra' conguagliato con

quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto

anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della

sospensione. Analogamente si procede in caso di sentenza definitiva

di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento, ai sensi

dell'art. 129 del codice di procedura penale, con la formula il fatto

non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

8. In caso di riammissione in servizio, al termine del periodo di

sospensione, ai sensi dei commi 5 e 7, il dirigente ha diritto

all'affidamento di un incarico dirigenziale di livello equivalente,

in termini economici e di prestigio, a quello in godimento al momento

della sospensione.

9. Il dirigente, licenziato ai sensi dell'art. 27, comma 2, a

seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in

servizio o fuori servizio che, pur non attenendo direttamente al

rapporto di lavoro, non ne ha consentito la prosecuzione neppure

provvisoria per la specifica gravita', se successivamente assolto a

seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della

sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in

soprannumero, nella medesima sede nonche' in un incarico di valore

equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento.

10. Dalla data di riammissione in servizio, di cui al precedente

comma 9, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che gli

sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo

conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente,

esclusi i compensi collegati agli incarichi. In caso di premorienza,

gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite ed

ai figli.».

Art. 13.

Effetti degli accertamenti negativi

1. Dopo l'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro

del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, sono inseriti i

seguenti:

«Art. 23-bis (Effetti degli accertamenti negativi). - 1. Gli enti

disciplinano gli effetti degli accertamenti negativi di cui all'art.

23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996,

come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 23 dicembre 1999, il relativo procedimento e gli strumenti

di tutela, ivi compresi la previa contestazione e il contraddittorio,

individuando le specifiche misure nell'ambito delle seguenti ipotesi,

in relazione alla gravita' dell'accertamento:

a) riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza,

per il personale interno al quale sia stato eventualmente conferito,

con contratto a termine, un incarico dirigenziale sempreche' detto

conferimento sia consentito dalla normativa vigente nell'ente;

b) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di

retribuzione di posizione inferiore;

c) sospensione, nei confronti del personale a tempo

indeterminato con qualifica dirigenziale, da ogni incarico

dirigenziale per un periodo massimo di due anni, secondo la

disciplina dell'art. 23-ter;

d) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare

gravita', secondo la disciplina dell'art. 27.».

«Art. 23-ter (Sospensione dagli incarichi dirigenziali). - 1. Il

dirigente puo' essere sospeso dall'incarico, per una durata massima

di due anni, secondo la disciplina dell'art. 23-bis, comma 1, lettera

c).

2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico

dirigenziale, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto

al solo trattamento economico stipendiale di cui all'art. 21; nello

stesso periodo il dirigente e' tenuto ad accettare eventuali

incarichi dirigenziali proposti dal medesimo ente o da altre

pubbliche amministrazioni.

3. L'accettazione di un nuovo incarico determina il venire meno

della sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono

corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad

esso relative.

4. Prima della scadenza del periodo di due anni di sospensione,

puo' trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale

secondo l'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del

23 dicembre 1999; in tal caso l'importo della indennita'

supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 17, puo' essere

elevato sino a 36 mensilita', non pensionabile e non utile ai fini

del trattamento di fine servizio e ai fini del trattamento di fine

rapporto.».

2. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 2, dell'art.

23, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996,

come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 23 dicembre 1999.

Art. 14.

Comitato dei garanti

1. Nel comma 2 dell'art. 15, del contratto collettivo nazionale

del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione: «I provvedimenti previsti

dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» e'

sostituita come segue: « I provvedimenti previsti dall'art. 23-bis,

comma 1, lettere b), c) e d) del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 10 aprile 1996».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 15 del contratto collettivo

nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' inserito il seguente:

«3. Il Comitato dei garanti prima della formulazione del proprio

parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2,

ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente

interessato, anche assistito da persona di fiducia».

Art. 15.

Risoluzione consensuale

1. Il comma 3 dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente:

«3. La risoluzione consensuale puo' essere proposta e

giustificata dalla necessita' di favorire i processi di

razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti

amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza della

evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle

nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad

altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.».

Art. 16.

Eccedenze di personale dirigenziale

1. Qualora per effetto dei processi di riorganizzazione, si

vengano a creare le condizioni per una eccedenza di personale

dirigenziale - secondo la disciplina dell'art. 33 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 - l'ente informa i soggetti sindacali di

cui all'art. 11, comma 2, del contratto collettivo nazionale del

lavoro del 23 dicembre 1999 ed i dirigenti interessati prima della

decisione di collocamento in disponibilita'. Se l'eccedenza rilevata

riguarda almeno dieci dirigenti, trova applicazione la disciplina

dell'art. 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. La disciplina della risoluzione consensuale di cui all'art. 17

del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, come

integrata dall'art. 15, puo' trovare applicazione anche nei confronti

dei dirigenti in eccedenza.

Art. 17.

Clausola di salvaguardia

1. La contrattazione decentrata integrativa deve stabilire il

termine finale di applicazione della disciplina dell'art. 4 del

contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002. Ove

la contrattazione decentrata integrativa non abbia stabilito il

termine, esso non puo' superare la scadenza naturale del periodo

temporale di conferimento dell'incarico dirigenziale antecedente al

nuovo incarico.

2. La disciplina dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale

del lavoro del 12 febbraio 2002 non trova applicazione nell'ipotesi

prevista dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.

Art. 18.

Assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario

o di vice procuratore onorario

1. Il dirigente puo' essere autorizzato dall'ente di appartenenza

a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore

onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto ministeriale 7

luglio 1999), a condizione che le relative attivita' siano svolte al

di fuori dei vincoli e degli impegni derivanti dall'incarico

ricoperto e siano comunque conciliabili con la natura e la rilevanza

del medesimo incarico.

Art. 19.

Prestazioni assistenziali e previdenziali

1. Le risorse destinate a finalita' assistenziali e previdenziali

dall'art. 208, comma 2, lettera a) e comma 4, del decreto legislativo

n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono

gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei

dirigenti e costituiti in conformita' a quanto previsto dall'art. 11

della legge n. 300 del 1970. A tal fine gli enti costituiscono un

organismo unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti

della polizia locale.

Art. 20.

Assenze per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero

1. I dirigenti della polizia locale cui siano affidate funzioni

di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del

Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, hanno diritto

ad assentarsi per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico

affidato.

Titolo IV

Trattamento economico

Art. 21.

Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare e' incrementato, tenendo conto

dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il

biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e

programmata del biennio precedente nonche' delle ulteriori risorse

destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte

dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002

(finanziaria 2003) pari allo 0,5%.

2. Ai sensi del comma 1, lo stipendio tabellare della qualifica

unica dirigenziale come stabilito dall'art. 1, comma 3, del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, e' incrementato

dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilita', con

decorrenza dalle date sottoindicate:

a) dal 1° gennaio 2002, Euro 86,00;

b) dal 1° gennaio 2003, Euro 79,00.

3. A seguito della applicazione della disciplina dei commi 1 e 2,

il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica

dirigenziale, dal 1° gennaio 2003, e' rideterminato in Euro 38.296,98

comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'.

4. E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35,

comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale del lavoro

del 10 aprile 1996 nonche' la retribuzione individuale di anzianita',

ove acquisita.

Art. 22.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal

servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente

contratto di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli

incrementi di cui al comma 2 dell'art. 21 hanno effetto

integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini

della determinazione del trattamento di quiescenza normale e

privilegiato. Agli effetti della indennita' premio di fine servizio,

dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista

dall'art. 2122 del codice civile (indennita' in caso di decesso), si

considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del

rapporto.

Art. 23.

Incrementi delle risorse per la retribuzione

di posizione e di risultato

1. Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte

le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti,

nell'importo annuo per tredici mensilita' vigente alla data del 1°

gennaio 2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, e' incrementato

di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di

tredicesima mensilita'. Conseguentemente le risorse dedicate al

finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui

all'art. 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23

dicembre 1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente

importo annuo complessivo.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, i valori minimi e

massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2

del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999

sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di Euro

9.299,77 e nel valore massimo di Euro 42.869,47; resta in ogni caso

ferma la disciplina prevista dall'art. 27, comma 5 del citato

contratto collettivo nazionale del lavoro.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le risorse per la retribuzione

di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un

importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota

relativa ai dirigenti.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare,

con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le somme destinate sia alla

retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel

rispetto dei medesimi criteri per il finanziamento dei due predetti

compensi, definiti dalla contrattazione integrativa decentrata,

vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo

nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del

contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999,

nonche' dei criteri di distribuzione gia' adottati dagli enti.

5. Negli enti per i quali non e' prevista la contrattazione

decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate

per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le somme

destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di

risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la

distribuzione dei due predetti compensi stabiliti autonomamente dagli

enti nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del contratto collettivo

nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Art. 24.

Retribuzione di posizione

1. Al comma 5, dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale

del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione iniziale «I comuni e le

camere di commercio» e' sostituita come segue: «Gli enti del

comparto».

2. E' disapplicata la disciplina dell'art. 27, comma 6, del

contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Art. 25.

Incarico di vice-segretario

1. Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario,

secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per

diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente

della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti

in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario

comunale e provinciale titolare della relativa funzione.

Art. 26.

Invalidi per servizio

1. In favore dei dirigenti riconosciuti, con provvedimento

formale, invalidi o mutilati per causa di servizio e' riconosciuto un

incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% o

dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di

presentazione della domanda per l'attribuzione di detto incremento, a

seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie

di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non

riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di

anzianita'.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei

confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento

della invalidita' con provvedimento formale successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere

presentata dall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i

successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a

riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo

mese di servizio.

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Le parti si impegnano ad avviare, entro trenta giorni dalla

data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del

lavoro, un separato negoziato per la verifica della congruenza

dell'attuale regime della risoluzione del rapporto di lavoro del

dirigente in relazione agli effetti derivanti dai processi di

riorganizzazione degli enti del comparto e delle conseguenti

modifiche al regime stesso.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti condividono l'esigenza di una ampia valorizzazione

professionale ed economica del personale della categoria D, gia' in

servizio presso gli enti del comparto.

In relazione a tale finalita', le parti concordano nel ritenere

che, ove gli enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,

abbiano previsto e disciplinato, attraverso gli strumenti

regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti ed in coerenza con

la norma di rinvio contenuta nell'art. 27 del decreto legislativo n.

165/2001, il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a

termine al personale della categoria D, secondo le modalita'

stabilite dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001,

il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per

tutta la durata dello stesso, e' collocato in aspettativa, senza

assegni ed utile ai fini dell'anzianita' di servizio, secondo quanto

specificamente previsto dalla citata disciplina legislativa.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti concordano sulla necessita' della presenza di efficaci

sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati della

dirigenza, presso gli enti del comparto, nel rispetto dei principi e

criteri fissati dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dall'art.

147 del decreto legislativo n. 267/2000.

In tale prospettiva, concordano altresi' nel ritenere che gli

organismi di valutazione a tal fine previsti dagli ordinamenti degli

enti, debbano essere costituiti da soggetti in possesso di una

effettiva e comprovata qualificazione e capacita' professionale nella

specifica materia.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti concordano che il presente contratto collettivo si

applica ai dirigenti direttori del corpo dei controllori delle case

da gioco.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse per il

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

derivanti dall'art. 26, comma 1, lettera e) del contratto collettivo

nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, ricomprendono, oltre

quelle gia' espressamente indicate e sempre a titolo meramente

esemplificativo, anche quelle derivanti dall'applicazione: dell'art.

3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 59, comma 1,

lettera p) del decreto legislativo n. 446/1997 (recupero evasione

ici); dell'art. 12, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 437 del

1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

Dichiarazione congiunta n. 5

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica

del Titolo V della Costituzione, e la necessita' di costruire

politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e

alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un

confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle

autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,

finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione

in materia di polizia locale.

Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina

legislativa, concordano sulla necessita' di riconoscere:

la centralita' delle citta' nello sviluppo delle politiche

della sicurezza;

il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;

il rispetto dei diversi livelli istituzionali;

il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di

polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente

compiti e funzioni.

Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non

disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia

locale, richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti

siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in

particolare sui seguenti temi:

Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale.

Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge

n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia

organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai

compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo

interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del dirigente

del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.

Formazione e sviluppo professionale.

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia

locale richiedono livelli di professionalita' sempre piu' elevata che

possono essere prioritariamente acquisiti solo mediante specifici ed

adeguati percorsi di formazione ed aggiornamento e di qualificazione,

rivolti alla valorizzazione professionale del dirigente anche ai fini

dello sviluppo della capacita' di gestire iniziative di miglioramento

ed innovazione destinati a caratterizzare le strutture pubbliche in

termini di dinamismo ed efficacia.

Dichiarazione congiunta n. 6

Le parti congiuntamente prendono atto che l'art. 37, comma 1,

lettera d), del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10

aprile 1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 relative

all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche

quelle previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65,

confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di

posizione e di risultato; conseguentemente, nell'articolazione e

nella graduazione della retribuzione di posizione del personale con

qualifica dirigenziale dell'area della vigilanza, gli enti

valorizzano in modo specifico le particolari responsabilita' e

funzioni di cui alla citata legge n. 65/1986, cosi' come previsto

dall'art. 37 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro del

10 aprile 1996.

Dichiarazione congiunta n. 7

Le parti, in considerazione del ritardo con cui si perviene al

presente rinnovo contrattuale, convengono che le risorse di cui

all'art. 23, comma 3 vengono distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5

dello stesso articolo, in eccezionale deroga alle regole contrattuali

vigenti in materia di individuazione e ripartizione delle risorse

destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e di

articolazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, le quali

restano integralmente confermate a regime.

Dichiarazione congiunta n. 8

Le parti si danno reciprocamente atto della opportunita' di

affrontare, nella tornata contrattuale del biennio economico

2004-2005, le problematiche connesse all'attivazione di polizze che

assicurino ai dirigenti interventi integrativi rispetto a quelli

erogati dal servizio sanitario nazionale per la tutela della salute e

l'assistenza di malattia.

Dichiarazione congiunta n. 9

Con riferimento all'art. 22, le parti concordano nel ritenere che

gli incrementi dello stipendio tabellare risultanti dalla

applicazione dell'art. 21, hanno effetto su tutti gli istituti i cui

valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati

facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio

tabellare.

Dichiarazione congiunta n. 10

Le parti si danno reciprocamente atto che molte delle nuove

disposizioni contrattuali sono state predisposte con la tecnica

dell'inserimento, con la collocazione delle stesse anche nel corpo di

articoli del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1996, e

che, pertanto, poiche' alcuni dei suddetti articoli erano gia' stati

modificati per effetto del contratto collettivo nazionale del lavoro

del 23 dicembre 1999, al fine di evitare ogni possibile dubbio o

incertezza, si e' proceduto a richiamare nelle nuove disposizioni

anche le modificazioni o integrazioni introdotte dal contratto

collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Trattandosi di un problema di mero coordinamento formale di testi

contrattuali succedutisi nel tempo, non implicante alcun errore di

richiamo o di stesura del nuovo testo contrattuale, le parti

dichiarano che lo stesso sara' risolto definitivamente in sede di

predisposizione del testo unico delle disposizioni contrattuali

concernenti l'Area della dirigenza del comparto regioni-autonomie

locali.

Dichiarazione congiunta n. 11

Le parti congiuntamente dichiarano che l'art. 23, comma 1, non

modifica e non incide in alcun modo sugli effetti applicativi

dell'art. 1, comma 3, lettera e) del contratto collettivo nazionale

del lavoro del 12 febbraio 2002, relativo all'area della dirigenza

del Comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio

economico 2000-2001; pertanto, gli enti e le amministrazioni del

Comparto, applicano l'incremento di Euro 520 annui introdotto

dall'art. 23, comma 1, con riferimento al valore della retribuzione

di posizione di ciascuna funzione dirigenziale conseguente alla

riduzione derivante dall'applicazione del citato art. 1, comma 3,

lettera e) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12

febbraio 2002, salvo che, successivamente e prima della stipulazione

del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, non si siano

verificate le condizioni per un riallineamento progressivo dei

precedenti valori decurtati, a seguito di legittimi incrementi delle

risorse aventi carattere di stabilita' destinate al finanziamento

della retribuzione di posizione dei dirigenti, nel rigoroso rispetto

delle prescrizioni dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale

del lavoro del 23 dicembre 1999.

N. 1.

Dichiarazione a verbale direr-direl confedir

Si prende atto che uno degli aspetti piu' richiamati dalla

DIRER-DIREL, sia nella piattaforma contrattuale che nel corso delle

trattative sindacali, cioe' la revisione delle relazioni sindacali,

non ha trovato il consenso della controparte. In particolare non e'

stata accolta l'introduzione della contrattazione per le innovazioni

organizzative e tecnologiche cosi' come gia' consentito ad altre

amministrazioni ad esempio i Ministeri.

N. 2.

Dichiarazione a verbale direr-direl confedir

DIRER-DIREL e CONFEDIR prendono atto che continua a permanere una

situazione di anomalia nelle relazioni sindacali rispetto alle altre

aree dirigenziali del pubblico impiego . In particolare rimane uno

stato di indeterminatezza per l'istituto della consultazione di cui

all'art. 3, comma due, lettera F, del contratto collettivo nazionale

del lavoro 23 dicembre 1999.

N. 3.

Dichiarazione a verbale direr-direl confedir

In relazione all'art. 16 si ritiene che il numero dei dirigenti

interessati all'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 non possa

essere pari a dieci in quanto l'art. 33 si riferisce alla dotazione

organica complessiva di tutto il personale. Il numero congruo per i

dirigenti non dovrebbe essere superiore a tre unita'.

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