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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
16/07/2008

Le altre disposizioni per il personale (di Arturo Bianco)

Le disposizioni del DL n. 112/2008 in tema di personale sono numerose ed hanno una notevole importanza. Oltre a quelle riguardanti le assenze per malattia, la quantificazione della spesa, la contrattazione decentrata, le assunzioni flessibili e gli incarichi di collaborazione se ne devono segnalare numerose altre che producono conseguenze immediate per i dipendenti degli enti locali.

I PERMESSI

Viene stabilito che i permessi debbano essere usufruiti esclusivamente ad ore. Questa disposizioni si applica nei casi in cui norme di legge, di contratto o regolamento stabiliscono la possibilità della fruizione anche a giornate. L’effetto, peraltro voluto espressamente, di questa disposizione è che nel caso di permesso collocato nella giornata di riposo settimanale, debbano essere calcolate le ore di lavoro previste per quella giornata. Infatti, lo scopo del provvedimento è proprio quello di volere scoraggiare la fruizione nelle giornate di cd lunga. Durante le ore di assenza per permesso, contrariamente a quanto previsto nello stesso articolo per le assenze per malattia, tali periodi continuano ad essere equiparati a quelle di presenza ai fini della erogazione delle indennità previste dai contratti. Viene espressamente stabilito che questa disposizione non possa essere modificata dalla contrattazione collettiva, sia nazionale che decentrata.

I BENEFICI SPECIALI

I dipendenti pubblici interessati da infermità derivanti da cause di servizio hanno diritto esclusivamente alla fruizione dell’equo indennizzo. Tale disposizione determina il superamento della possibilità di sommare i benefici speciali previsti da specifiche norme di legge o da norme di contratto. Negli enti locali si deve di conseguenza considerare disapplicato quanto stabilito al riguardo dalle cd code contrattuali.

LO SVECCHIAMENTO

Il provvedimento contiene un insieme di misure per favorire lo “svecchiamento” del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni. La norma vuole dare una risposta al fenomeno del progressivo aumento della età media che si sta verificando tra i dipendenti pubblici. Una prima misura, che si applica ai dipendenti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, è costituita dalla trasformazione da diritto potestativo a possibilità, della permanenza in servizio per un biennio dopo il compimento della età massima. I dipendenti pubblici non hanno più il diritto, che le amministrazioni dovevano necessariamente subire, di restare in servizio per 2 anni al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Dallo scorso 25 giugno siamo dinanzi ad una possibilità, che le amministrazioni possono accogliere discrezionalmente, effettuando una valutazione sulla base delle proprie “esigenze organizzative e funzionali”. La domanda deve essere presentata nei 24 mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza. Sono dettate misure transitorie per i trattenimenti in servizio già autorizzati.

Una seconda disposizione, che si applica a tutte le amministrazioni, è costituita dalla possibilità per le amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti al momento in cui gli stessi hanno conseguito l’anzianità di 40 anni di contribuzione, anche se non hanno toccato il tetto massimo di età. In questi casi ai dipendenti deve essere riconosciuto il preavviso di 6 mesi.

Un’ultima disposizione è dettata solo per i dipendenti dello Stato, con esclusione di quelli della scuola: negli ultimi 5 anni di servizio possono chiedere di essere esonerati dal lavoro ed in questo caso, se l’amministrazione ha accolto la loro domanda, ferma restando la maturazione per intero alla scadenza del trattamento pensionistico, hanno diritto ad un compenso pari al 50% dello stipendio in godimento, che sale al 70% se svolgono attività di volontariato.

IL PART TIME

Cessa di essere un diritto potestativo, cioè subordinato esclusivamente alla presentazione della domanda, e diventa una possibilità che le amministrazioni devono valutare discrezionalmente, il collocamento in part time, fino al 50% del debito orario, per svolgere una seconda attività lavorativa. Le amministrazioni debbono valutare se da tale scelta derivi o meno un “pregiudizio” per l’attività lavorativa, respingendo la istanza nel caso in cui compiano una valutazione in questo senso. Ovviamente scompare la possibilità per gli enti di rinviare di 6 mesi il collocamento in part time per “grave pregiudizio” alla attività ed alla organizzazione interna.

Viene disposta la abrogazione della destinazione di una quota, il 20%, dei risparmi derivanti dal collocamento in part time dei dipendenti pubblici al finanziamento della contrattazione decentrata, parte variabile del fondo. Dallo scorso 25 giugno i risparmi vanno per il 30% ad economie di bilancio e per il 70% a finanziare piani di assunzione in mobilità sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione decentrata in tema di riallocazione del personale.

L’ORARIO DI LAVORO

I dirigenti delle unità produttive in cui vi sono più di 10 dipendenti, in caso di superamento anche in una sola settimana, del tetto delle 48 ore mensili, non devono più effettuare alcuna comunicazione ai servizi ispettivi della Direzione provinciale del Lavoro.

Viene previsto che, per potere parlare di lavoro notturno, ne debbano essere svolte almeno tre ore.

L’obbligo del riposo minimo giornaliero di almeno 11 ore consecutive non si applica nel caso di prestazioni di reperibilità.

LE ASSUNZIONI NELLE AZIENDE LOCALI

Le società interamente pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali devono effettuare le proprie assunzioni di personale esclusivamente attraverso il ricorso alle stesse regole previste per le Pubbliche Amministrazioni dall’articolo 35 del DLgs n. 165/2001. Quindi, si devono dare norme regolamentari con le quali rispettare l’obbligo del ricorso a procedure selettive concorsuali, fatte salve le eccezioni previste da norme di legge, garantire il rispetto del massimo di pubblicità, della imparzialità delle procedure, scegliere sulla base del merito, avere commissioni in cui non vi siano né politici né sindacalisti.

Le società in cui le amministrazioni sono presenti nel capitale azionario devono darsi specifiche norme attraverso cui garantire che sia le assunzioni che il conferimento degli incarichi sia effettuato rispettando i principi comunitari della trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

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