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LAVORI PUBBLICI
08/07/2008SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.LGS. 12.04.06 N. 163, A NORMA DELL’ART. 25, CO. 3, DELLA LEGGE 18.04.05 N. 62(Documento licenziato dal Consiglio dei Ministri n. 8 del 27 giugno 2008 – Analisi di alcune vistose lacune) – Dossier a cura della dr.ssa Sonia Lazzini: Le principali norme “spacchettate” della bozza del terzo decreto correttivo al codice dei contratti.
01 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, A NORMA DELL'ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62_documento licenziato dal Consiglio dei Ministri numero 8 del 27 giugno 2008_analisi di alcune vistose lacune Nel corso del Consiglio dei Ministri numero 8 del 27 giugno 2008 (entro quindi la scadenza della delega legislativa), su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro,della salute e delle politiche sociali , dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni è stata licenziata la bozza del terzo decreto correttivo al codice dei contratti: SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE ( lo trovi nel file bozza di terzo decreto correttivo al codice dei contratti_consiglio dei ministri del 27 giugno 2008.doc)
Dossier: le principali norme “spacchettate” della bozza del terzo decreto correttivo al codice dei contratti
02 - Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Viene introdotta una nuova norma per la quale ( lo trovi nel file specifiche tecniche_ art. 13 comma 7 bis.doc)
03 - Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali Per quanto concerne i contratti aggiudicati in base a norme internazionali, viene aggiunto che < In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.> ( lo trovi nel file contratti aggiudicati in base a norme internazionali_art. 18 comma 1 bis.doc)
04 - La modifica di cui all’articolo 24 ha tra i vari scopi anche quello di evitare che la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice sfugga alla regole comunitarie della tutela della concorrenza. Limitazione dell’ applicabilità delle norme del codice dei contratti, nei soli settori speciali, agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni_Si introduce pertanto il concetto che, nei settori ordinari, vigono le norme del codice dei contratti per gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi , senza dunque alcuna limitazione di sorta (prima non si applicava il codice nel caso in cui la stazione appaltante _ ora Ente aggiudicatore essendo limitata la norma agli appalti nei settori speciali_ non godeva di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti potevano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.) ( lo trovi nel file appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione.doc)
05 - Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori Applicabilità di alcune norme del codice dei contratti ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P .R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28,comma 5 della legge 17 agosto 1942, n . 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire presenti all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, uno studio di fattibilità relativo alle opere da eseguire._L'amministrazione, sulla base dello studio di fattibilità presentato dal titolare del permesso di costruire, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 155 (ATTENZIONE! ARTICOLO 153) ( lo trovi nel file lavori pubblici da realizzarsi da privati, titolari di permesso di costuire_art 32, comma 1 lettera g.doc)
06 - Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, essi possono utilizzare il subappalto, alle condizioni di cui all'articolo 118, agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore all'8% ; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma; in ogni caso il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso in più contratti . La stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto . Si applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo [Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.] ( lo trovi nel file utilizzazione del subappalto per opere tecnologiche o tecnicamente complesse_art 37, comma 11.doc)
07 - Art. 38. Requisiti di ordine generale_ false dichiarazioni Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:_che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio ( lo trovi nel file le false dichiarazioni anche nei subappalti diventano mancanza di un requisito di ordine generale_art. 38. comma 1 lettera h.doc)
08 - Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi _ idonee referenze bancarie Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti che può essere fornita mediante idonee dichiarazioni bancarie, è provata mediante la presentazione già in sede di offerta di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385. ( lo trovi nel file negli appalti di servizi e forniture le idonee referenze bancarie devono essere presentante in sede di offerta_ART. 41, comma 4.doc)
09 - Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento ( lo trovi nel file avvalimento per gli operatori iscritti negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi o fornitori_art. 45, comma 1 bis.doc)
10 - Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445. Non si applica il comma 1 primo periodo [Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.] ( lo trovi nel file modalità di verifica dei requisiti speciali qualora si limiti il numero dei partecipanti_art. 48, comma 1 bis.doc)
11 - Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta L'importo della garanzia provvisoria , e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ( lo trovi nel file riduzione cauzione provvisoria non più con elementi significativi_art 75, comma 7.doc)
12 - Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Obbligo da parte delle stazione appaltanti di comunicare d’ufficio la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro ( lo trovi nel file obbligo di comunicazione della non aggiudicazione o della non conclusione dell'accordo quadro_art. 79, comma 5 b-bis.doc)
13 - Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene soppressa la possibilità che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando_ detti criteri pertanto dovranno essere fissati già nella lex specialis di gara in modo che i concorrenti ne siano a conoscenza prima di formulare le proprie offerte ( lo trovi nel file diversa discrezionalità della commissione nella fissazione dei criteri_soppressione ultimo paragrafo art. 83 comma 4.doc)
14 - Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse La stazione appaltante non può più escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile_ La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala._All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala ( lo trovi nel file modifica nel procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anomale_art 88.doc)
15 - Art. 91. Procedure di affidamento Inserimento per gli incarichi di collaudo di importo pari o superiore a 100.000 euro dell’applicazione delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste, così come già sancito per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Inserimento per gli incarichi di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, tra quelli che possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, assieme quindi agli affidamenti di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ( lo trovi nel file inserimento incarichi di collaudo_art. 91 commi 1 e 2s.doc)
16 - Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione_ nuova rubrica: Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti I corrispettivi delle attività di progettazione possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento_ Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori dipendente dalla stazione appaltante spetta un compenso, nella misura individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento_ Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione ali' intervento ( lo trovi nel file corripettivi ed incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti_art 92.doc)
17 - Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante al personale dipendente spetta un compenso, nella misura individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento_ Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento . Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto ; il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno ._ in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza ( lo trovi nel file verifica della progettazione attuata con personale della stazione appaltante e obbligo di assicurazione per la responsabilità professionale_art 112.doc)
18 - Art. 118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto: nuova rubrica: Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; nell'ipotesi di cui al comma 11 dell'articolo 37, il ribasso massimo consentito è non superiore all' 8% L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente._ L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva_Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato . Tale congruità, per servizi e forniture, è verificata ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n . 296, per lavori è verificata in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ( lo trovi nel file subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro_art 118.doc)
19 - Art. 120. Collaudo Per i contratti relativi a servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all'interno delle proprie strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze relative all'oggetto contrattuale, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi ( lo trovi nel file attività di verifica di conformità di appalti di servizi e forniture_art 120.doc)
20 - Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia _ Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia Appalti sotto soglia: sia per quanto riguarda gli appalti di lavori (art 122 comma 9) , che quelli di servizi e forniture (art. 124, comma 8), viene soppressa la norma che sanciva che < Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3> ( lo trovi nel file soppressione dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia_artt 122 e 124.doc)
21 - Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. _L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta ( lo trovi nel file in caso di fallimento o di risoluzione del contratto, interpello sino al quinto offerente_art. 140.doc)
22 - Art. 153. Promotore_ Art. 154. Valutazione della proposta_ Art. 155. Indizione della gara Project financing: gara unica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83_ Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. _. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 10, secondo periodo (“Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economicofinanziario.”)._L'offerta è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75 . Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 . Essa è sostituita, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, con una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113 . La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale._ gli articoli 154 e 155 sono abrogati ( lo trovi nel file Project financing gara unica senza prelazione_art. 153.doc)
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