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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
25/06/2008

Le principali disposizioni del decreto legge per gli enti locali - prima parte - (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Il Consiglio dei Ministri ha varato lo scorso 18 giugno la manovra economica che produce i suoi effetti già nell'anno in corso, oltre che ovviamente nel 2009 e negli anni successivi. Essa consta di un decreto legge, di un disegno di legge e di un disegno di legge delega per la riforma del lavoro pubblico.

Si è dinanzi, per l'ampiezza, ad una vera e propria legge finanziaria anticipata.

Queste misure hanno un grande rilievo per gli enti locali: ne sintetizziamo di seguito i punti principali, suddividendoli per materie. Tale rassegna è divisa in due parti.

SVILUPPO ECONOMICO

Denuncia di inizio attività per la realizzazione di reti Art. 2 Gli interventi per la realizzazione di reti e di comunicazione tramite fibra ottica sono soggetti unicamente alla denuncia di inizio attività; l'operatore ha diritto di utilizzare le reti pubbliche esistenti; queste opere sono parificate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria; le Pubbliche Amministrazioni non possono opporsi alla installazione di reti nei loro beni, salvo che non ne derivi un grave danno per il servizio

Razionalizzazione della rete dei carburanti Art. 20 Interventi per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti sulla base di appositi programmi regionali

Immediato inizio di attività Art. 41 Tutela delle domande di avvio di attività imprenditoriali. Queste norme si applicano a tutte le PA. Delega per il riordino dei SUAP. Per la realizzazione dei SUAP i comuni possono associarsi con le camere di commercio. Possibilità di avvio immediato della attività di impresa. Termine di 30 giorni per il rigetto delle domande in contrasto con gli strumenti urbanistici. Piano di formazione per i dipendenti pubblici

Semplificazione delle norme per lo sviluppo delle imprese Art. 47 Delega per l'adozione di norme per la semplificazione degli strumenti di attrazione delle imprese e di sostegno allo sviluppo, in particolare nel Sud. Vanno previste misure per la cooperazione con regioni ed enti locali, soprattutto per la realizzazione delle infrastrutture. Sono semplificate le procedure per la erogazione dei finanziamenti per il sostegno agli insediamenti privati

INTERVENTI SUL MERCATO IMMOBILIARE

Piano casa Art. 12 Adozione del piano casa per superare il degrado urbano ed il disagio abitativo. Gli immobili così realizzati sono destinati a particolari categorie disagiate. Possibilità di dare vita a forme di gestione associata tra gli enti locali per la sua realizzazione

Cessione degli immobili di edilizia residenziale pubblica Art. 14 Realizzazione di piani per la incentivazione della cessione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e la semplificazione delle relative procedure. Il prezzo di alienazione viene determinato sulla base del canone di locazione

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali Art. 66 Obbligo per gli enti locali di individuare gli immobili che non sono strumentali rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionali. Adozione consiliare del piano per la alienazione degli immobili, che diventano patrimonio disponibile; tale piano costituisce variante al PRG e non necessità di approvazioni regionali. Possibilità per gli enti di individuare forme di valorizzazione alternativa ovvero di conferire questi beni a fondi comuni di investimento immobiliare. I proventi così ottenuti possono essere destinati a copertura delle spese previste nel patto di stabilità e la utilizzazione integrale di questi proventi per l'abbattimento del debito comporta una riduzione per 3 anni dell'obiettivo del Patto nella misura del 30% della riduzione conseguita

INTERVENTI SOCIALI

Costo dei libri scolastici Art. 16 Le scuole devono privilegiare i libri di testo scolastici che hanno anche una versione internet; saranno fissati tetti per la determinazione del loro costo

CONTENIMENTO DEI COSTI

Risparmio energetico per le PA Art. 53 Le PA statali sono tenute ad acquistare il carburante alle condizioni previste nelle convenzioni Consip; le altre PA devono ottenere risparmi equivalenti

NORME ISTITUZIONALI

Controllo della Corte dei Conti Art. 68 Possibilità per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti di svolgere attività di controllo sull'amministrazione regionale, a richiesta delle commissioni consiliari competenti

Riduzione di organismi Art. 74 Criteri per la riduzione degli organismi previsti da norme antecedenti al 2004 o istituiti successivamente e non operanti da 2 anni

Gettoni di presenza dei consiglieri Art. 83 Subordinata alla effettiva partecipazione alle riunioni, per come previsto dal regolamento, la possibilità di ricevere gettoni di presenza.

NORME FINANZIARIE

Patto di stabilità Art. 84 Fissati gli obiettivi per il complesso delle regioni e per il complesso di comuni e province. Sospensione dei finanziamenti derivanti da alcune norme di legge nel caso di mancata approvazione delle norme sul patto entro il 31 luglio

Roma capitale Art. 85 Nomina del sindaco di Roma a commissario straordinario, parificato all'organo straordinario di liquidazione, per la ricognizione della situazione economico finanziaria del comune e delle sue società. Possibilità di nomina di 3 subcommissari. Formazione di un piano di rientro. Concessione di un prestito ponte.

Partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione Art. 107 Trasmissione semestrale dell'elenco delle iscrizioni a ruolo di somme a cui hanno contribuito i comuni

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