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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
11/06/2008Adempimenti e dubbi nell'applicazione del contratto (di Arturo Bianco)Fonte: www.comune.roma.it Lo scorso 11 aprile è stato sottoscritto, con notevole ritardo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali. Esso detta disposizioni, come è noto, soprattutto sulla parte economica, avendo rinviato le novità sul terreno normativo solo ad alcune modifiche alle norme disciplinari e ad un aspetto delle progressioni orizzontali. Alla base di tale scelta il notevole ritardo con cui il contratto è stato sottoscritto. Nonostante il suo carattere assai limitato si sono manifestati e si stanno manifestando numerosi dubbi nella applicazione di tale intesa. E' inoltre utile riassumere i principali adempimenti che le amministrazioni devono effettuare per darvi applicazione.
I DUBBI I comuni e gli altri enti destinatari del contratto possono incrementare il fondo per le risorse decentrate solo in presenza delle 3 condizioni previste dal contratto. Le prime 2 sono state introdotte a seguito del rifiuto opposto dalla Corte dei Conti alla certificazione dei costi del contratto e rispondono alle indicazioni dettate dalla stessa. L'ente deve avere rispettato il patto di stabilità, il che deve risultare dalla certificazione prodotta dagli uffici economico finanziari. Ed ancora avere rispettato il tetto di spesa per il personale, cioè non incrementarlo rispetto all'anno precedente. Queste disposizioni sono state dettate dalla Corte dei Conti per ridurre in misura assai rilevante il numero degli enti che possono incrementare il fondo per le risorse decentrate. Ed infine, condizione di virtuosità prevista inizialmente dal contratto in analogia alle disposizioni già contenute nei CCNL 22.1.2004 e 9.5.2006, deve rispettare i parametri minimi di rapporto tra spesa per il personale ed entrate correnti, condizione da attestare sulla base del conto consuntivo dell'anno 2007. In presenza di un rapporto non superiore al 39% i comuni possono deliberare l'aumento della parte stabile; in presenza di un rapporto compreso tra il 25% ed il 32% ovvero di un rapporto inferiore al 32% possono aumentare anche la parte variabile. Lo stesso articolo 8 del contratto, sempre su input della magistratura contabile, prevede che questi aumenti siano destinati a finanziare i miglioramenti legati alla produttività ed alla valorizzazione della professionalità e del merito. Concludendo su questo aspetto, ricordiamo che la assenza di tali condizioni non legittima interventi successivi di aumento se esse saranno rispettate negli anni successivi; in altri termini, le amministrazioni che non realizzano oggi queste condizioni "perdono" definitivamente la possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate sulla base di queste norme contrattuali. L'aumento della parte stabile del fondo ha, fermo ovviamente restando il possesso dei requisiti previsti dal contratto, un carattere sostanzialmente obbligatorio: il contratto usa infatti il verbo al modo indicativo e la misura è fissata dallo stesso testo. Vediamo adesso 2 elementi di differenza rispetto al contratto del 2006. L'aumento della parte variabile ha un carattere facoltativo: in presenza delle condizioni previste dal contratto le amministrazioni possono deliberare tale aumento, ci dice il contratto. Ed ancora, il CCNL si limita a fissare il tetto massimo di tali aumenti e non anche, come nella precedente intesa, la soglia minima. Ricordiamo che, come già disposto dal CCNL 9.5.2006, l'aumento destinato alla parte stabile del fondo per le risorse decentrate ha un carattere duraturo: entrando a far parte di questa componente del fondo esso è automaticamente e perennemente consolidato. L'aumento destinato alla parte variabile si applica invece esclusivamente nell'anno 2008, per come previsto espressamente dal contratto, e non può essere ripetuto negli anni successivi. Per questo aspetto la norma è identica alle previsioni contenute nel CCNL 9.5.2006. Sicuramente in tal modo si determina un andamento a zig zag del fondo per le risorse decentrate: ma siamo in presenza di un effetto inevitabile determinato dal dettato contrattuale. Il CCNL limita la possibilità di partecipazione ai bandi di progressione orizzontale solo al personale che ha maturato un periodo minimo di 24 mesi di anzianità nella posizione economica immediatamente precedente. Siamo dinanzi ad una clausola che è presente in numerosi contratti decentrati. Essa permette di raggiungere il risultato di limitare la frequenza delle progressioni, ma determina anche la conseguenza di rendere possibili forme di appiattimento nei criteri selettivi. Il dettato contrattuale non prevede che questo periodo deve necessariamente essere stato maturato solo all'interno dell'ente. Ricordiamo che la giurisprudenza del lavoro si è già espressa negativamente sulla possibilità di limitare il calcolo di tale anzianità alla attività prestata presso lo stesso ente. Le norme contrattuali prevedono che questo vincolo si applichi esclusivamente alle progressioni bandite a partire dallo scorso 12 aprile, cioè dalla data di entrata in vigore del contratto. L'Aran ha chiarito che esse si applicano anche alle progressioni bandite successivamente alla entrata in vigore del contratto e che hanno decorrenza retroattiva dal 2007 o dallo 1 gennaio 2008.
GLI ADEMPIMENTI Entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del contratto le amministrazioni devono avere liquidato i miglioramenti economici che hanno un carattere automatico. Strettamente collegato a questo adempimento sono anche il calcolo e la corresponsione delle differenze che sono maturate per le indennità di straordinario, di turno e per le attività svolte in giornata festiva. Ricordiamo infatti che questi compensi vengono calcolati con riferimento allo stipendio e che l'aumento del trattamento economico fondamentale determina la necessità di dovere calcolare le differenze maturate dallo 1 gennaio 2006 e dallo 1 febbraio 2007 su queste indennità. Ed ancora occorre procedere al calcolo ed alla corresponsione delle differenze sullo stipendio maturate per il personale a tempo determinato che è stato utilizzato nel periodo successivo allo 1 gennaio 2006 ed allo 1 febbraio 2007, cioè a far data dai termini iniziali di decorrenza degli aumenti di stipendio. Le amministrazioni devono inoltre affiggere il codice disciplinare per almeno 15 giorni consecutivi successivi alla entrata in vigore del contratto in tutte le sedi ed in luoghi facilmente accessibili al personale. Ricordiamo che per espressa disposizione contrattuale il codice disciplinare diventa applicabile solo dopo che questo adempimento è stato rispettato. Ricordiamo inoltre che il codice deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
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