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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
28/05/2008

I principi da utilizzare nel conto consuntivo (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Nella approvazione del conto consuntivo le amministrazioni devono restare vincolate al rispetto dei principi dettati dal legislatore ed i revisori dei conti devono attentamente vigilare sul contenuto di tale atto e sulla sua rispondenza ai canoni della buona amministrazione. Il conto consuntivo costituisce un documento di grandissimo rilievo, visto che esso consente in monitoraggio della condizione gestionale dell’ente. Il DLgs n. 267/2000 dedica un intero titolo alla disciplina di questa materia.

Il rendiconto consta di 3 specifici documenti: il conto del bilancio, il contro del patrimonio ed il conto economico.

Importanti ed utili chiarimenti arrivano dalle linee guida messe a punto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, con il supporto dell’Ancrel (l’associazione dei revisori dei conti degli enti locali).

IL CONTO CONSUNTIVO

Tutti i comuni e le province devono, entro il 30 giugno di ciascun anno, approvare il conto consuntivo dell’anno precedente, quindi oggi quello dell’anno 2007. Tale termine non è, a differenza di quello per l’adozione del bilancio preventivo, perentorio. Ricordiamo che, prima della approvazione, esso deve essere depositato per almeno 20 giorni a disposizione dei consiglieri. I regolamenti di contabilità possono prevedere un termine più lungo.

Il conto consuntivo deve essere accompagnato da 2 specifiche relazioni, quella illustrativa adottata da parte della giunta e quella del collegio dei revisori dei conti. La relazione della giunta “esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”. Al rendiconto deve essere allegato l’elenco dei residui attivi e passivi, elenco che deve essere distinto per anno di provenienza.

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, nonché quelli che presentano risultati negativi della gestione e quelli che hanno debiti fuori bilancio, devono inviarne una copia alla Corte dei Conti.

Il conto del bilancio deve prendere in esame le risorse sul versante delle entrate e gli interventi su quello delle spese. Si prescrive che le amministrazioni debbano preliminarmente effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi e che al conto sia allegata anche la tabella sul rispetto dei parametri previsti per la identificazione degli enti strutturalmente deficitari.

IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

Un elemento essenziale del rendiconto è costituito dalla relazione dei revisori dei conti. Essi devono esprimersi tanto sul conto del bilancio, che sul conto del patrimonio che, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, anche sul conto economico. Questo esame dovrà essere effettuato attingendo ai seguenti documenti:

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione;

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

delibera dell’organo consiliare riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

conto del tesoriere;

conto degli agenti contabili; tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

inventario generale;

prospetto di conciliazione (per i comuni con più di 3.000 abitanti);

attestazione, rilasciata dai dirigenti responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio;

eventuali documenti ulteriori previsti dal regolamento di contabilità.

Per la verifica del conto di bilancio le linee guida messe a punto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili suggeriscono di effettuare controlli preliminari, anche a campione, sui principali vincoli imposti dalla normativa, quali il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il riaccertamento dei residui, etc.

Si suggerisce ai revisori di effettuare una serie di verifiche sulla gestione finanziaria. In primo luogo alcune verifiche di tipo formale: numero dei reversali e dei mandati ed ancora accertamento che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti. Si suggerisce poi di effettuare verifiche di carattere sostanziale: il rispetto del principio per il quale il ricorso all’anticipazione di tesoreria deve essere stato effettuato solo nei limiti previsti; il rispetto del vincolo che gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto delle regole. Essi devono inoltre verificare che il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del d.lgs 267/00. Ed ancora verificare i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate ed i vincoli disposti dalle norme sulla tesoreria unica. Essi devono verificare inoltre la resa da parte degli agenti contabili del conto della loro gestione. Devono verificare che i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidano con il conto del tesoriere dell’ente. Particolare attenzione devono dedicare alla rispondenza delle cifre dei risultati della gestione in conto residui e competenza e del fondo di cassa. Devono provvedere all’accertamento dei risultati della gestione di competenza e dell’amministrazione, avendo cura di indicare in particolare quello degli ultimi 3 anni ed alla messa a confronto delle cifre del bilancio preventivo con quelle del rendiconto. Devono inoltre verificare il rispetto del patto di stabilità interno, analizzare gli eventuali rilievi mossi dalla Corte dei Conti e le risposte fornite dell’ente. Devono inoltre effettuare la analisi di tutte le principali poste di bilancio, con una specifica attenzione alle varie forme di entrate proprie, agli esiti delle società partecipate, alla verifica dei residui, all’analisi dei debiti fuori bilancio ed alla gestione dell’indebitamento ed in particolare dei derivati. Devono infine provvedere alla verifica del rispetto del tetto di spesa per il personale e dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa.

GLI EFFETTI SUL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle regioni e degli enti locali firmato lo scorso 11 aprile stabilisce che, sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2007, le amministrazioni provvedano all’incremento del fondo per le risorse decentrate. Se il rapporto tra le spese per il personale e quelle correnti è pari o inferiore al 39% gli enti possono disporre l’incremento della parte stabile; se esso è ancora inferiore possono disporre l’aumento della parte variabile.

Ricordiamo che la possibilità di disporre tali incrementi è subordinata all’avvenuto rispetto del patto di stabilità nell’anno 2007 ed al non superamento del tetto di spesa per il personale. Esso si deve inoltre considerare soggetto al fatto che non produca conseguenze negative sul rispetto del patto di stabilità nell’anno 2008.

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