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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
08/05/2008La Competenza sui Ricorsi Elettorali (di Arturo Bianco)Fonte: www.comune.roma.it I Tribunali Amministrativi Regionali e la magistratura ordinaria hanno ambedue competenza a giudicare sui ricorsi elettorali. In particolare la competenza a giudicare sui contenziosi che sono nati sulle materie relative alla eleggibilità, alla candidabilità ed alla decadenza da un mandato elettivo appartengono al giudice ordinario, mentre i Tribunali Amministrativi Regionali hanno la competenza ad esaminare le controversie che sono insorte in materia di procedure elettorali e di svolgimento della competizione elettorale. E' questo il principio di ripartizione delle competenze che è da considerare acquisito nella giurisprudenza e che è stato ribadito per l'ennesima volta dalla sentenza della prima sezione del TAR Sicilia n. 354 del 19 marzo 2008. Tale sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal soggetto interessato e, contemporaneamente, ha dichiarato inammissibile anche il controricorso presentato in via incidentale dal controinteressato. All'origine del contenzioso il provvedimento con cui la commissione elettorale dichiarato la nullità della elezione di un candidato alle elezioni regionali siciliane per la mancanza delle condizioni di eleggibilità. Siamo in presenza di indicazioni che hanno una valenza nazionale e che si applicano anche alle elezioni amministrative. Tra le procedure elettorali, e quindi nell'ambito delle competenze del giudice amministrativo, ci dice il TAR siciliano, non rientra in alcun modo, a prescindere dal momento in cui viene resa e dalla sua forma, la decisione assunta in materia di ineleggibilità. La competenza non si sposta neppure se l'atto lesivo del diritto soggettivo ha natura di atto amministrativo ed è stato adottato nella fase preparatoria.
IL CASO CONCRETO Il contenzioso è scaturito dal provvedimento con cui l'ufficio elettorale della provincia di Messina ha dichiarato nulla la elezione di un candidato, risultato eletto, a deputato regionale siciliano. Tale provvedimento è stato assunto a seguito di una condanna per peculato, anche se nella forma più ridotta del peculato d'uso, che aveva in precedenza colpito il soggetto e che era passata in giudicato. Da sottolineare che la competenza del TAR Sicilia era stata fissata da una pronuncia del Consiglio di Stato, visto che il ricorso era stato originariamente presentato innanzi al tribunale amministrativo di Reggio Calabria. La pronuncia è stata resa sulla base del principio per cui questa persona non può essere eletta a cariche pubbliche.
I PRINCIPI La sentenza del TAR della Sicilia sottolinea nelle premesse che si deve ormai considerare consolidato il principio di ripartizione delle competenze in materia elettorale tra la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria. Questo principio si può considerare acquisito ed al riguardo vengono citate numerose sentenze sia della magistratura ordinaria che di quella amministrativa; in particolare le seguenti: Cassazione civile, sezioni unite, 25 luglio 2006, n. 16898; Cassazione civile, sezioni unite, 22 gennaio 2002, n. 717; Consiglio Stato, sezione V, 3 novembre 2001, n. 5695, ed infine Consiglio Stato, sezione VI, 27 aprile 1999, n. 536. Tale principio è così riassunto dalla pronuncia del TAR siciliano: "la controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario".
IL MOMENTO DELLA DECISIONE Una ulteriore indicazione è quella che deve essere espressa sul fatto che la pronuncia sulla eleggibilità sia avvenuta nel corso del procedimento preparatorio: anche in questo caso non siamo dinanzi ad un elemento che non consente di togliere al giudice ordinario la competenza a giudicare su questi temi e di assegnarla al giudice amministrativo. Questo principio è stato - evidenzia la pronuncia dei giudici amministrativi siciliani- di recente affermato dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione I, 15 dicembre 2005, n. 13754. Questo orientamento è maturato a seguito della considerazione che "in tutte queste ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo". Sulla base di questa indicazione la competenza si deve considerare incardinata in capo al giudice ordinario poiché si manifesta la prevalenza della lesione del diritto soggettivo e l'atto amministrativo ne è unicamente lo strumento di concreta realizzazione e, quindi, la sua natura non è sufficiente a spostare la competenza a giudicare, essendo prevalente il dato sostanziale.
LE CONSEGUENZE Sulla base di questi principi alla magistratura amministrativa spetta l'esame dei ricorsi che hanno come proprio oggetto i procedimenti elettorali e le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali, mentre il giudice ordinario si occupa delle violazioni alle norme sulla eleggibilità e sulla decadenza. Alla base di questa ripartizione di competenze la seguente considerazione: i ricorsi che si occupano della candidabilità, della eleggibilità e della decadenza di un cittadino devono essere attribuiti alla magistratura ordinaria "in quanto attengono al diritto soggettivo di elettorato passivo". Ricordiamo infatti che uno dei tradizionali criteri per la ripartizione delle competenze tra il giudice amministrativo e quello ordinario è che il giudice amministrativo esamina le lesioni degli interessi legittimi, mentre l'esame delle lesioni dei diritti soggettivi è attribuito al giudice ordinario. Accanto a questo si utilizza inoltre il criterio della ripartizione per materie. Si deve cioè ricavare la conclusione che siamo dinanzi ad un principio di ripartizione delle competenze che dobbiamo considerare come pienamente consolidato nella giurisprudenza.
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