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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
16/04/2008

I Principi affermati dai TAR sulle Stabilizzazioni (di Arturo Bianco)

Fonte: www.comune.roma.it

Le prime sentenze rese dei TAR in tema di stabilizzazioni, in particolare dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo del Veneto, permettono di trarre dei primi ed importanti principi interpretativi:

1) le PA hanno la possibilità discrezionale di deliberare le stabilizzazioni e non vi è alcun vincolo in questa direzione;

2) le norme della legge finanziaria 2007 devono essere ritenute costituzionalmente legittime, in particolare nella preferenza che le amministrazioni possono assegnare alle stabilizzazioni rispetto ad altre forme di assunzione, quali lo scorrimento delle graduatorie;

3) appartiene al giudice ordinario la competenza a giudicare sui ricorsi contro gli atti di stabilizzazione.

LA SENTENZA 3746/2007 DEL TAR DEL VENETO

Appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo la competenza ad esaminare i ricorsi contro gli atti adottati dalle amministrazioni pubbliche in tema di stabilizzazioni di personale precario. Alla base di tale scelta vi sono due ordini di considerazioni: siamo dinanzi alla lesione di diritti soggettivi e che nei provvedimenti adottati dalle amministrazioni non vi è spazio per valutazioni discrezionali. Sono questi i principi di maggiore rilievo contenuti nella sentenza n. 3746, depositata il 14 novembre del 2007, della seconda sezione del TAR del Veneto.

I giudici del TAR del Veneto hanno affermato nella loro pronuncia che gli atti adottati in tema di stabilizzazioni, in particolare quelli di esclusione di un soggetto dalla platea dei lavoratori stabilizzazibili, atto contro cui è stato avanzato il ricorso, incidono sulla sfera dei diritti soggettivi. Alla base di tale inclusione nell'ambito dei diritti soggettivi o, meglio, della considerazione che i "provvedimenti di inclusione e di esclusione" dal novero dei soggetti che possono essere stabilizzati non incidono nella sfera degli interessi legittimi, vi è una riflessione di notevole importanza, visto che tradizionalmente la posizione dei partecipanti ai concorsi pubblici è nel nostro ordinamento considerata non come un diritto soggettivo, ma come un interesse legittimo. L'altro importante principio affermato dalla pronuncia è che le singole amministrazioni non hanno spazi, quanto meno in misura apprezzabile, di autonomia discrezionale o che comunque tali spazi sono assai meno ampi di quelli tipici dei concorsi pubblici e dei concorsi interni.

Per i giudici del TAR del Veneto: "il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti, non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione".

LA SENTENZA N. 125/2008 DEL TAR DI LECCE

La norma di legge che prevede la possibilità di stabilizzare il personale precario delle Pubbliche Amministrazioni deve essere giudicata costituzionalmente legittima ed è frutto di una ponderazione effettuata in sede politica degli intessi in campo. Il sacrificio che tale scelta può determinare di altre esigenze tutelate dall'ordinamento, come lo scorrimento delle graduatorie, è giustificato. Il corollario di tale pronuncia è che non sembra necessario, come invece affermato dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, assimilare le stabilizzazioni alle progressioni verticali ed apporre il vincolo, non previsto dal legislatore, che almeno il 50% delle assunzioni devono essere riservate al concorso pubblico come condizione essenziale per garantire la legittimità costituzionale di tale norma.

La scelta legislativa viene qualificata come "di per sé non irragionevole". Tale conclusione si basa sulla considerazione che "è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale". E soprattutto essa non viene giudicata contraria "ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione". Riprendiamo esattamente le motivazioni utilizzate: "in effetti, la regola del concorso - che il citato art. 97 Cost. indica quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell'accesso al pubblico impiego - non è assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari, fra cui non può non essere ricompresa l'esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato".

La scelta legislativa della stabilizzazione dei lavoratori precari viene inoltre giudicata, nella sostanza, pienamente aderente ai principi costituzionali. Infatti, i lavoratori interessati alla stabilizzazione, in quanto devono avere maturato una anzianità almeno triennale, "sono generalmente già in possesso di adeguata professionalità, il che contribuisce sicuramente al buon andamento della Pubblica Amministrazione". Ed ancora il legislatore si è preoccupato di garantire comunque il rispetto di procedure concorsuali, visto che i dipendenti da stabilizzare "sono stati assunti a seguito del superamento di procedure lato sensu selettive o che, laddove assunti "a chiamata", dovranno comunque essere sottoposti a procedure di tal genere". Da questa considerazione scaturisce una ulteriore conferma che la stabilizzazione non è "in contrasto con la regola costituzionale del concorso pubblico". Nel caso specifico ne deriva che la scelta di privilegiare le stabilizzazioni, che "non è illegittima" produce conseguenze derogatorie dei principi di carattere generale che sono in contrasto con essa, "ivi incluse le disposizioni che prevedono l'ultrattività delle graduatorie concorsuali".

LA SENTENZA N. 3342/2007 DEL TAR DEL VENETO

La seconda sezione del TAR Veneto, con la sentenza n. 3342/2007, ha stabilito che non vi è alcun obbligo per le amministrazioni pubbliche di stabilizzare un lavoratore precario, anche nel caso in cui questi abbia maturato l'anzianità prevista. Analoghe indicazioni arrivano dalla sezione prima bis del TAR del Lazio nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008. Le amministrazioni non sono vincolate, in questo caso, neppure a comunicare l'avvio del relativo procedimento, ragione per la quale in questo caso il TAR non ha ritenuto di dovere affermare che la competenza appartiene al giudice ordinario.

La seconda sezione del TAR del Veneto con le sentenze n. 43/2008 e n. 53/2008 evidenzia la propria incompetenza a giudicare sulle stabilizzazioni.

Si offre in tale ultima pronuncia una definizione in negativo delle stabilizzazioni, facendone discendere anche per questa ragione la incompetenza del TAR: la stabilizzazione "non concerne procedimenti concorsuali, ma attiene a modifiche oggettive del rapporto di lavoro già intercorso, in tal modo rientrando nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. T.A.R. Liguria, II sezione, sentenza n. 491/2004)".

LA SENTENZA N. 107/2008 DEL TAR DELL'EMILIA

Non si può disapplicare una norma della legge regionale che detta le condizioni per la stabilizzazione del personale precario invocando le disposizioni più favorevoli che si ritiene siano contenute nella legge statale. La norma nazionale non è infatti da considerare come sovraordinata rispetto alla legislazione regionale ed è da considerare pacifico che la materia deve essere rimessa alla valutazione autonoma delle singole regioni.

La sentenza n. 107/2008 della seconda sezione del TAR dell'Emilia ha inoltre rigettato la eccezione di illegittimità costituzionale della legge regionale in quanto non vi sono dubbi sugli ampi margini di discrezionalità riconosciuti alle regioni nella disciplina di questo materia per la propria organizzazione.

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