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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
02/04/2008Schema dlg - Sicurezza lavoro: pareriFonte: www.comune.roma.it Il Governo, nella riunione del 1° aprile, ha varato definitivamente il decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al Senato la Commissione lavoro ha dato il suo parere favorevole sullo schema, sollevando però alcune osservazioni: • precisare che nella definizione della valutazione dei rischi occorre considerare anche quelli connessi all’uso dei mezzi di trasporto nei luoghi di lavoro; • precisare che il somministratore ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività produttiva in generale, e di formare ed addestrare i lavoratori medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per le quali essi vengono assunti; • chiarire che il contratto di somministrazione può porre i predetti obblighi a carico dell’utilizzatore, e che, in tal caso, di ciò deve essere fatta menzione nel contratto con il lavoratore; • precisare che l’IAS, già IIMS: promuove indagini, ricerche e progetti finalizzati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; svolge attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, promuovendo la divulgazione di informazioni omogenee e l’individuazione di criteri e modelli metodologici innovativi da utilizzare per la didattica della formazione; effettua analisi e valutazioni sull’impatto sociale delle politiche pubbliche in generale; • prevedere che l’INAIL possa erogare direttamente ai lavoratori infortunati prestazioni sanitarie comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia; • riorganizzare, nel rispetto dei principi di autonomia didattica, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in modo tale da dedicare una quota non inferiore al 5% del monte ore all’informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione; • tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, prevedere anche la comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi alla ASL competente; • precisare che i costi relativi alla sicurezza del lavoro non possono essere oggetto di ribasso d’asta; • prevedere l’obbligo per il datore di lavoro, a seguito dell’avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice, a svolgere, oltre all’analisi dei lavori vietati e a rischio, anche la valutazione dei rischi addizionali; • la delega di funzioni del datore di lavoro deve essere accettata – e per iscritto – dal delegato; e che non sono delegabili le mere responsabilità di sicurezza se non connesse con l’esercizio della funzione aziendale delegata; • con specifico riguardo al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, fissare un termine perentorio per il completamento dell’iter procedimentale e precludendo l’esercizio dell’attività imprenditoriale prima dell’effettuazione del previsto sopralluogo di verifica da parte dei vigili del fuoco; • riguardo all’apparato sanzionatorio dello schema: estendere l’istituto della prescrizione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la sola ammenda; valutare se le misure delle sanzioni penali pecuniarie richiedano un coordinamento con quelle delle sanzioni amministrative; evitare una sovrapposizione di sanzioni per fattispecie identiche; • definire una clausola di cedevolezza generale. Anche la Camera, in Commissioni riunite lavoro e affari sociali, ha espresso parere favorevole con una serie di osservazioni: • prevedere un'entrata in vigore differita, entro un termine massimo di 90 giorni, per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo n. 626 del 1994; • il previsto Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro dovrà tener conto dei dati riguardanti le malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici; • precisare l’ambito delle attività svolte dall'ISPESL, dall’INAIL e dall’IPSEMA; • dare una più completa attuazione al criterio di delega relativo alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione; • prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 25 (Obblighi del medico competente, informazione al lavoratore sui risultati di sorveglianza sanitaria e partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori); • con riferimento all'apparato sanzionatorio, ripristinare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
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