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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
27/02/2008L'Applicazione delle norme sul personale della Legge Finanziaria: i chiarimenti della Funzione Pubblicadi Arturo Bianco Fonte: www.comune.roma.it
Le norme della legge finanziaria 2008 sono di assai difficile interpretazione nella parte riguardante il personale. Per venire incontro ai dubbi nati in molte Pubbliche Amministrazione il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni (cd UPPA) ha già fornito numerosi chiarimenti operativi di grande utilità concreta per le amministrazioni.
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE La legge finanziaria 2008 detta numerose misure che hanno un carattere restrittivo della possibilità di conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca. Tali forme di limitazione si sostanziano in 4 indicazioni: rafforzamento dei vincoli di pubblicità, obbligo di programmazione da parte del consiglio degli incarichi di studio, consulenza e ricerca, obbligo di adozione di un tetto di spesa e nuovi vincoli dettati per il possesso di titoli di studio. Le norme dettate dal nuovo articolo 36 del DLgs n. 165/2001 limitano fortemente il ricorso alle assunzioni con contratti flessibili; queste disposizioni non si applicano alle collaborazioni coordinate e continuative e, a maggior ragione, non si applicano neppure alle collaborazioni. Alla base di tale esclusione la considerazione che le norme in oggetto si applicano esclusivamente alle assunzioni con rapporto di lavoro subordinato. La Funzione Pubblica ci ricorda che, non a caso, sulla base delle radicali differenze che sono previste tra questo tipo di rapporto ed il lavoro subordinato, agli incarichi di collaborazione, anche se nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non si applicano le norme dettate per le assunzioni flessibili. Si stabilisce, all'articolo 3, comma 76, che i collaboratori debbano necessariamente avere "particolare e comprovata specializzazione universitaria". L'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni ha chiarito che il requisito richiesto è la laurea magistrale o quella conseguita con il vecchio ordinamento. La laurea breve può essere considerata sufficiente solo se accompagnata da un corso di specializzazione o studi analoghi, per cui da sola essa non costituisce un titolo sufficiente per potere ricevere incarichi.
IL TETTO AI COMPENSI Le modalità di applicazione delle disposizioni della legge finanziaria 2008 che fissano un tetto ai compensi che le Pubbliche Amministrazioni possono erogare per incarichi di collaborazione e per rapporti di lavoro subordinato sono chiarite dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 dello scorso 24 gennaio. Il tetto ai compensi è fissato in quello spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione ed esso ha natura complessiva. Le singole amministrazioni possono, in presenza di circostanze eccezionali, dettare deroghe a tale tetto. L'obbligo di pubblicità si applica anche sui contratti che sono in essere. I destinatari degli incarichi devono attestare di non superare, nel corso dell'anno, il tetto massimo previsto dalla legge. Essi devono, infine, in caso di incertezza essere effettuati a conguaglio, cioè a fine d'anno, ed addirittura possono essere effettuati anche nell'anno successivo.
LE ASSUNZIONI FLESSIBILI Le nuove e restrittive regole dettate per le assunzioni flessibili non si applicano ai contratti di formazione e lavoro. Alla base di tale importante conclusione la considerazione che le relative norme si applicano oggi solo ed esclusivamente ai rapporti di lavoro nelle PA, quindi non costituiscono una disciplina applicabile anche ai datori di lavoro privati e, pertanto, si è al di fuori dell'ambito di applicazione del nuovo articolo 36 del DLgs n. 165/2001. Invece i contratti di somministrazione a tempo determinato sono compresi nell'ambito della restrittiva disciplina dettata da tale disposizione. Tali nuovi vincoli si applicano esclusivamente ai rapporti di lavoro che essi determinano, non anche al rapporto contrattuale tra la Pubblica Amministrazione e la società somministratrice. Quest'ultimo rapporto non è quindi compreso nei nuovi limiti, vedi in particolare quelli relativi alla durata, mentre tali limitazioni si applicano al rapporto con il dipendente, vedi in particolare la durata ed il divieto di utilizzazione con altre tipologie contrattuali. La deroga prevista dalla legge finanziaria 2008 alla utilizzazione delle assunzioni flessibili per lo svolgimento dei programmi e delle attività finanziati da fondi della Unione Europea e/o dal fondo delle aree sottoutilizzate si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di somministrazione. Tale deroga non si applica alle collaborazioni coordinate e continuative in quanto a questo rapporto non si applicano le regole dettate dal nuovo testo dell'articolo 36 del DLgs n. 165/2001.
IL TETTO DI SPESA La legge finanziaria 2008 offre una nuova forma di flessibilità gestionale ai comuni, siano o meno soggetti ai vincoli del patto di stabilità, ed alle province: la possibilità di aumentare motivatamente la spesa per il personale. La possibilità di esercitare tale possibilità è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dai commi 120 e 121 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. Essa deve essere intesa come uno strumento che ha un carattere straordinario. Il Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia che queste disposizioni non sono suscettibili di una interpretazione estensiva, in quanto siamo dinanzi a norme "speciali e derogatorie"; quindi bisogna restare strettamente ancorati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla norma. Tali requisiti devono essere posseduti contemporaneamente e per intero da parte delle singole amministrazioni. Il possesso dei requisiti costituisce una condizione necessaria, ma essa non può essere considerata sufficiente: occorre infatti che sussistano specifiche motivazioni. Siamo infatti dinanzi ad una scelta che incide sul principio di carattere generale del contenimento della spesa per il personale e, in particolare, nell'ambito della programmazione del fabbisogno, di quella per le assunzioni. Pertanto si richiedono, nell'ordine: l'esistenza di una motivazione di interesse generale, la sua esplicitazione in termini chiari e la valutazione da parte dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo, nel caso specifico dei revisori dei conti. Nei comuni non soggetti al patto l'uso di tale opportunità permette anche la deroga al tetto delle assunzioni, che in queste amministrazioni è fissato nella sostituzione del personale cessato.
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