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AMMINISTRAZIONE
27/02/2008

Le Esternalizzazioni e la partecipazione a società

di Arturo Bianco

Fonte: www.comune.roma.it

La legge finanziaria 2008 limita la possibilità offerta agli enti locali di costituire nuove società e/o di partecipare ad esse e le impegna a rivedere la propria partecipazione a soggetti di questo tipo. Essa inoltre rafforza il vincolo a trasferire alle dipendenze del nuovo soggetto gestore il personale impegnato nei servizi che l'ente locale ha esternalizzato. E' questo un vincolo di carattere generale contenuto nel DLgs n. 165/2001, ma molto spesso non applicato concretamente da parte delle singole amministrazioni. Con le nuove disposizioni, il legislatore impegna gli enti ad effettuare tale trasferimento ed a cancellare tali posti dalla dotazione organica.

LA LIMITAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA'

La legge finanziaria detta una serie di misure che tendono a ridurre la possibilità offerta alle Pubbliche Amministrazioni di costituire nuove società e/o di assumere partecipazioni in esse. Ricordiamo, in primo luogo, le regole fissate nei commi da 27 a 29 dello stesso articolo 3. Tali regole stabiliscono il divieto di costituzione e di partecipazione da parte dei soggetti pubblici in società, anche con partecipazioni minoritarie, che hanno come oggetto "attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali". Tale divieto non si applica alla "costituzione di società che producono servizi di interesse generale". Si dispone inoltre che l'autorizzazione alla costituzione delle stesse debba essere espressamente autorizzato da parte dell'organo competente, negli enti locali esso è il consiglio comunale e/o provinciale. Ed ancora che entro il mese di giugno del 2009 debbano essere cedute le quote detenute dalla Pubblica Amministrazione, dal che ne ricaviamo che il vincolo si applica anche alle società costituite in precedenza.

Occorre infine ricordare le disposizioni contenute nel comma 34 dell'articolo 2 della stessa legge finanziaria. Esso stabilisce che gli enti locali debbano sopprimere gli "enti, le agenzie ed organismi comunque denominati .. titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi". Questa disposizione si somma ad una analoga norma di indirizzo rivolta alle regioni. Essa vieta la costituzione di società che siano una duplicazione delle attività svolte dagli enti medesimi. In altri termini, il divieto non si estende alle attività che le amministrazioni possono svolgere, ma solo a quelle che effettivamente svolgono con proprie strutture.

IL QUADRO LEGISLATIVO PER IL PERSONALE

La materia è regolamentata dall'articolo 31 del DLgs n. 165/2001. Questa disposizione prevede che "nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile" e si garantisce il rispetto delle procedure di relazione sindacale.

Il suo significato è inequivocabile per almeno i seguenti tre aspetti centrali. In primo luogo, l'ambito assai ampio di applicazione. Infatti, queste disposizioni si applicano a tutte le tipologie di esternalizzazione, sia che essa sia effettuata nei confronti di un altro soggetto pubblico, sia che essa sia effettuata nei confronti di società in house o comunque partecipate dall'ente, sia che essa sia effettuata nei confronti di privati. In secondo luogo, dal dettato normativo si evince che siamo dinanzi ad un obbligo posto in capo alle singole amministrazioni e non ad una mera facoltà. Basta ricordare che viene usato il verbo al modo indicativo e che non vi sono indicazioni come "possono" o simili. In terzo luogo, si impone alle amministrazioni il rispetto delle procedure di relazione sindacale previste dalla legge n. 428/2000.

LE NORME CONTRATTUALI

Il contratto collettivo nazionale di lavoro dello 1.4.1999 è intervento sugli aspetti relativi alla disciplina delle relazioni sindacali. Esso ha stabilito che sia materia oggetto di informazione preventiva e, a richiesta dei soggetti sindacali, di concertazione unicamente la definizione dei criteri per la scelta dei soggetti da trasferire alle dipendenze del nuovo gestore. In tal modo risulta evidente che vi è un vincolo di carattere procedurale che è imposto in capo alle singole amministrazioni, che comunque conservano il potere di decisione. Lo stesso contratto prevede inoltre che, ai soggetti trasferiti, le Pubbliche Amministrazioni Locali possono assegnare un compenso incentivante il trasferimento, compenso che non può superare la somma di sei mensilità.

La materia è stata inoltre regolamentata anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.1.2004. Esso ha stabilito che, fino alla emanazione di una nuova e specifica intesa, si applicano le regole dettate per il personale dipendente dagli enti locali.

IL DETTATO DELLA FINANZIARIA

Le nuove regole sono dettate dall'articolo 3, commi da 30 a 32. Esse si applicano alla costituzione di nuove società ed alla partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni in società, consorzi o altri organismi. In tutti questi casi è previsto che il personale utilizzato sia trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto e che le amministrazioni debbano provvedere alla conseguente modifica della dotazione organica, cioè a cancellare questi posti dalla stessa. La norma prevede che, fino alla adozione di tale provvedimento, la dotazione organica sia provvisoriamente rideterminata direttamente dalla norma, nel numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, diminuito delle unità trasferite ed aumentato di quelle per cui sono in corso procedure di assunzione e/o di riqualificazione. Le nuove regole si concludono impegnando i revisori dei conti ad asseverare il processo di trasferimento con l'invio di specifiche relazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, nonché segnalando le inadempienze alle sezioni della Corte dei Conti. Come si vede, la norma non si applica alle esternalizzazioni di servizi effettuate sia nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni che a quelle disposte nei confronti di soggetti privati che non siano partecipati dallo stesso ente.

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