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FORME ASSOCIATIVE
20/02/2008

La Revisione delle forme di Gestione Associata

di Arturo Bianco

Fonte: www.comune.roma.it

La legge finanziaria 2008 impone a tutti gli enti locali, nell'ambito del cd contenimento dei costi della politica, la revisione ed unificazione delle forme di gestione associata a cui le amministrazioni partecipano. Le finalità di questa disposizione, contenuta nel comma 28 dell'articolo 2, sono triplici. In primo luogo, ci si propone di realizzare dei risparmi, tanto è vero che questo comma è compreso tra quelli che concorrono a formare il risparmio complessivo di 313 milioni di euro che sono tagliati dai trasferimenti 2008 ai comuni ed alle province e che, quindi, devono essere defalcati dal bilancio preventivo. La seconda finalità è quella di razionalizzare le forme di associazionismo, superando gli effetti negativi che sono determinati dal proliferare di enti di varia natura, che spesso associano le stesse amministrazioni distinguendosi unicamente per le materie oggetto della loro attività. La terza finalità è quella di contribuire alla riduzione del numero degli amministratori pubblici e, per questa via, del numero delle persone che fanno sostanzialmente della attività politica una sorta di professione. Queste finalità sono ulteriormente confermate dalle previsioni contenute nel comma 38 dell'articolo 2, che impongono la revisione degli ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, facendoli tendenzialmente coincidere con le province e che, in caso diverso, prevede che agli organi di gestione partecipino unicamente i sindaci o i loro delegati e che gli amministratori di queste forme di gestione associata non possano percepire compensi. Con il che si conseguono risparmi sia sul versante delle spese che su quello della diminuzione del numero degli amministratori pubblici.

Si deve evidenziare che queste disposizioni producono i propri effetti soprattutto nei confronti dei piccoli e medi comuni, ma anche le amministrazioni comunali delle grandi città sono obbligate ad effettuare un attento monitoraggio della propria situazione, perché spesso essi aderiscono a più forme di gestione associata, talvolta per materie assai particolari.

L'AMBITO

L'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria 2008 impone a tutti gli enti locali di aderire "ad una unica forma associativa" per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del DLgs n. 276/2000". Occorre subito chiarire che queste norme non si applicano alle forme associative che non sono espressamente richiamate dal legislatore, e cioè non si applica alle convenzioni (in tutte le molteplici forme in cui si realizza questo istituto), agli accordi di programma e alle comunità montane (ricordiamo che queste ultime sono oggetto di un intervento legislativo di riordino da parte della stessa legge finanziaria). Ed ancora, i nuovi vincoli non producono i propri effetti sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, in particolare le aziende speciali e le società cd in house, nonché le istituzioni per i servizi privi di rilevanza economica. In altri termini, il nuovo vincolo si applica unicamente alle unioni di comuni, ai consorzi tra enti locali ed alle forme associative promosse o disposte dalle regioni sulla base delle previsioni dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Realtà queste ultime che sono state realizzate solo in un numero limitato di regioni.

Il divieto si applica a ciascuna delle singole forme associative: non si creano problemi per le unioni di comuni, stante la unicità della adesione da parte dei singoli municipi; i problemi si creano in particolare per i consorzi. In altri termini, la adesione ad un consorzio e ad una unione dei comuni sembra possibile, non è invece possibile per un comune aderire a più di un consorzio.

LE ESCLUSIONI

Il nuovo vincolo non si applica alle forme associative previste come obbligatorie da norme di legge nazionale e/o regionale, in particolare ai consorzi. La disposizione merita di essere chiarita: la esclusione riguarda solo le previsioni indicate come tali in forma espressa dalla legislazione. Con tutta evidenza ne sono fuori le forme associative che godono di una incentivazione, sia per ciò che attiene alla gestione che per ciò che attiene alla istituzione.

Una seconda esclusione riguarda le forme associative che sono state realizzate per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e di quello per i rifiuti. In questo caso ci si deve riferire a tutte le modalità con cui concretamente la adesione degli enti si è perfezionata.

LE SANZIONI

Il legislatore commina delle durissime sanzioni nel caso in cui le amministrazioni non optino per una tra le più forme di gestione associata a cui aderiscono. Il tempo limite per esercitare questa opzione è fissato nel prossimo 1 aprile. Successivamente a tale data sono da considerare nulli sia tutti gli atti adottati da una forma associativa a cui partecipino comuni che aderiscono anche ad altre forme di gestione associata dello stesso tipo, sia tutti gli atti che dettano regole in materia di adesione o svolgimento dei compiti da parte di un comune. Si deve sottolineare che questa sanzione non colpisce direttamente il comune, se non per i provvedimenti relativi alla adesione alla forma associativa, ma si applica soprattutto agli atti adottati dalla gestione associata. Il che impone a queste amministrazioni di assumere tutte le necessarie cautele, visto che esse dovranno subirne le conseguenze di maggiore rilievo. La prima cautela è quella di disporre il censimento della condizione delle singole amministrazioni comunali, a cui è pertanto opportuno sollecitare formalmente la indicazione dei consorzi, delle unioni o delle forme associative istituite dalle regioni a cui esse partecipano. Si deve evidenziare la gravità della sanzione irrogata, visto che si stabilisce la nullità degli atti. Ed infine si deve ricordare che l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ha richiesto che, in sede di legge di conversione del decreto cd milleproroghe, sia almeno spostato più in avanti il termine entro cui comincia a decorrere la nullità degli atti adottati da forme di gestione associata a cui partecipano comuni che aderiscono a più di una unione, di un consorzio o di una forma associativa istituita dalla regione. E ciò in considerazione del tempo ridotto posto a disposizione dei singoli comuni e della gravità delle sanzioni irrogate.

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