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AMMINISTRAZIONE
20/02/2008

Indennità e Gettoni di presenza degli Amministratori

di Arturo Bianco

Fonte: www.comune.roma.it

La legge finanziaria 2008. nell'ambito delle misure di cd contenimento dei costi della politica, ha modificato in misura assai forte la disciplina della erogazione di indennità di carica agi amministratori locali e di gettoni di presenza ai consiglieri. Queste disposizioni costituiscono la parte centrale dei risparmi che gli enti devono conseguire e dei conseguenti tagli ai trasferimenti erariali. L'applicazione di tali disposizioni non è, nella gran parte almeno, rimessa alla autonomia delle singole amministrazioni, ma deriva direttamente dalle norme di legge e deve essere considerata come automatica.

I TAGLI

La normativa prevede che le misure di cd contenimento dei costi della politica producano complessivamente un risparmio che è stimato in 313 milioni di euro a partire dal 2008. Si deve ricordare che questa quantificazione è stata ritenuta sovrastimata da parte dell'Anci. I trasferimenti erariali per il 2008 comprendono tagli, per cui le singole amministrazioni devono deliberare i bilanci preventivi al netto delle riduzioni operate dalla norma. La stessa legge finanziaria dispone la destinazione dei conseguenti risparmi: 100 milioni di euro sono destinati ad aumentare i trasferimenti ai piccoli comuni. Viene previsto che, sulla base delle informazioni che proverranno dalle amministrazioni, il Ministro dell'economia con un decreto provvederà alla quantificazione precisa di tali risparmi e corrisponderà le eventuali differenze alle singole amministrazioni, ma a condizione che esse abbiano dato piena attuazione alle misure dettate dal legislatore. Per cui in corso d'anno si renderà probabilmente necessario adottare una variazione del bilancio preventivo.

LE INDENNITA' DI CARICA

La legge finanziaria consente che le amministrazioni locali possano stabilire aumenti alle indennità di carica percepite dai propri amministratori. Cioè la giunta può aumentare la misura delle indennità del sindaco o presidente, del vicesindaco o vicepresidente e degli assessori; mentre il consiglio può aumentare la misura della indennità di carica del suo presidente. Il tetto di tali aumenti è fissato nel 30% complessivo degli oneri derivanti dalla applicazione della indennità fissata dal decreto attuativo del Ministro dell'interno n. 119 del 2000. Viene meno il divieto di prevedere aumenti implicitamente contenuto nella legge finanziaria 2006, la norma che aveva disposto il taglio del 10% dei compensi percepiti dagli amministratori. A ciò si arriva sulla base di quanto previsto dalla nuova legge e sulla base del "carattere non permanente", per riprendere il linguaggio utilizzato dalla nota Anci ed Upi dello scorso 8 febbraio, del taglio disposto nel 2006.

La legge finanziaria dispone che i compensi degli amministratori di forme associative non siano più calcolati sulla base di quello spettante ad un comune avente come popolazione la somma degli abitanti dei municipi che aderiscono alla forma associativa, ma che tale misura sia dimezzata.

I GETTONI DI PRESENZA

Le nuove regole sono state dettate in gran parte come modifica all'articolo 82 del DLgs n. 267/2000. Viene stabilito un tetto più ridotto ai compensi che i consiglieri comunali, provinciali o di altri enti possono percepire: essi non potranno mensilmente superare 1/4 del compenso spettante al sindaco, al presidente della provincia o al presidente dell'ente. Ricordiamo che precedentemente questo tetto era fissato in 1/3 del compenso spettante al vertice politico.

La nota di spiegazione emanata in modo congiunto da Anci ed Upi lo scorso 8 febbraio chiarisce che questo tetto deve essere calcolato sulla base dei compensi che spettano al vertice elettivo in applicazione degli importi che sono fissati dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 2000. Non vi è, in altri termini, un collegamento diretto con il compenso effettivamente percepito, che non viene infatti determinato sulla base della indennità del sindaco o del presidente. Per cui la eventuale scelta di aumentare queste indennità non produce un effetto di trascinamento per il tetto dei compensi dei consiglieri. Ed ancora, l'eventuale dimezzamento di tale indennità, che è prevista nei casi in cui egli sia un lavoratore dipendente e non si sia collocato in aspettativa, non produce parimenti alcun effetto sui compensi dei consiglieri. Ricordiamo, per completezza di informazione, che la misura della indennità del sindaco o del presidente della provincia deve essere calcolata comprendendo gli aumenti previsti per i comuni turistici, per i comuni con una elevata soglia di entrate proprie e con una spesa pro capite elevata e che tale importo deve essere calcolato operando la riduzione del 10% disposta dalla legge finanziaria 2006. In tal senso va anche la citata nota Anci ed Upi.

I consigli comunali e provinciali non possono decidere di trasformare il gettone di presenza dei consiglieri in una indennità di carica e, per gli enti che lo avevano deliberato, questa scelta ha cessato di produrre i suoi effetti a decorrere dallo scorso 1 gennaio, cioè dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Questa disposizione si applica direttamente ed automaticamente, cioè senza nessuna necessità di adozione da parte dell'ente di specifiche deliberazioni.

La legge finanziaria espressamente richiama gli enti al vincolo di corrispondere il gettone ai consiglieri solo in caso di loro effettiva presenza, impedendo che essi possano percepirlo in caso di assenza giustificata, possibilità che era invece consentita nel caso in cui il gettone di presenza era stato trasformato in indennità di carica.

Gli amministratori che esercitano le proprie funzioni in più enti non possono più cumulare l'indennità di carica percepita in un ente ed il gettone di presenza percepito in un altro ente. Anche questa norma è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio. Ricordiamo che in caso di più indennità di cariche l'amministratore deve optare tra la percezione del 50% di ambedue o una sola indennità

I consigli comunali, provinciali e degli altri enti locali non possono, sempre a far data dalla entrata in vigore della legge finanziaria, disporre aumenti della misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri. La nota Anci evidenzia che sono fatti salvi gli aumenti deliberati prima della entrata in vigore della legge finanziaria 2008, ma si deve rilevare che la legge finanziaria 2006, nel tagliare del 10% la misura dei compensi spettanti a tutti gli amministratori locali, aveva sostanzialmente vietato che gli enti potessero deliberare aumenti.

ALTRE DISPOSIZIONI

La legge finanziaria contiene altre misure di risparmio sui compensi degli amministratori e dei consiglieri. Ricordiamo che i consiglieri che vogliano collocarsi in aspettativa non retribuita devono, dallo scorso 1 gennaio, versare direttamente gli oneri previdenziali, che non sono più coperti da contribuzioni figurative. Ed ancora, viene abrogata la possibilità per gli amministratori di percepire una indennità di missione: essi hanno dallo scorso 1 gennaio diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfetario delle spese nella misura che sarà fissata da un decreto del Ministro dell'interno. Questi compensi spettano nel caso di missioni autorizzate dal sindaco o dal presidente dell'ente per il vicesindaco o vicepresidente e gli assessori e dal presidente del consiglio per quelle effettuate dai consiglieri. Nel caso di amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune, hanno diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

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