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LAVORI PUBBLICI
19/09/2007

"Appalti news" n. 26/2007

Anno I - Numero 26/2007

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Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali

www.acselweb.it

Prot.n.00074/2007

appalti-news

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A quale giudice deve rivolgersi un dipendente pubblico per ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale rientranti nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, il lavoratore agisca per il conseguimento da parte del datore di lavoro del danno ulteriore (o differenziale)?qual è l’ulteriore rimedio nel caso in cui sia il g.o. che e il g.a. abbiano entrambi negato con sentenza la proprio giurisdizione sulla medesima controversia?

In tutte le ipotesi in cui la richiesta risarcitoria non si riconnetta ad una specifica inosservanza di una obbligazione contrattuale, ma si riferisca alla violazione di norme di prudenza, diligenza, perizia in rapporto alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e alla integrità fisica e, dunque, assume il carattere proprio della fattispecie aquiliana, invocandosi la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Consiglio di Stato con la decisione numero 4825 del 14 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 14.09.2007 n. 4825.doc

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In che modo un’impresa può dimostrare la dissociazione completa nei confronti di un proprio, cessato, legale rappresentante e di direttore tecnico, condannato triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara, per il reato di turbata libertà degli incanti?

Intervenuta la condanna per turbata libertà degli incanti nel periodo rilevante da parte di soggetto che ha avuto cariche nella società e che in quella continua a detenere la posizione di socio, l’esclusione di questa dalla procedura concorsuale può essere evitata solo se vi è la prova di una dissociazione concreta dell’impresa : la dissociazione, non trattandosi di istituto giuridico codificato, può aver luogo in svariate forme ma è certo che deve risultare esistente, univoca e completa

Consiglio di Stato con la decisione numero 4804 dell’ 11 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 11.09.2007 n. 4804.doc

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E’ legittimo l’annullamento di un’aggiudicazione (con relativa escussione della garanzia provvisoria) nel caso in cui una società, al momento di partecipazione alla gara per cui è causa ed alla data della sua celebrazione, versava in una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’I.N.A.I.L., per l’omesso versamento di due rate di un debito previdenziale, corrisposte con ritardo, successivamente all’espletamento della gara.?

La successiva regolarizzazione della posizione contributiva non assume rilevanza ai fini delle determinazioni che conseguono all’accertamento di irregolarità contributive esistenti al momento della gara e quindi costituisce in sè motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’autodichiarazione presentata, al fine della dimostrazione della posizione di regolarità contributiva, è risultata non veritiera

Tar Sicilia, Palermo con la sentenza numero 2209 dell’ 11 settembre 2007 _ lo trovi nel file Tar Sicilia, Palermo, 11.09.2007 n. 2209.doc

Giurisprudenza richiamata:

Un’ impresa deve essere in regola con gli obblighi fiscali fin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione, sicchè deve esservi necessaria coincidenza cronologica tra correttezza fiscale e partecipazione alla gara, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo della obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento, attraverso, per esempio, il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva

Consiglio di Stato con la decisione numero 8215 del 27 dicembre 2004_ lo trovi nel file: C.St. 27.12.2004 n. 8215.doc

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La violazione da parte dei concorrenti delle tariffe prefettizie (c.d. tariffe di legalità) può costituire ex se motivo di invalidità della relativa offerta e di esclusione dalla gara, ciò non essendo espressamente previsto dalla ricordata lex specialis?

In alcun modo la asserita violazione della tariffa di legalità può comportare l’invalidità dell’offerta dell’aggiudicataria e della controinteressata e tanto meno l’automatica esclusione dalla gara in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che autorizzi i Prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, non essendo tali le disposizioni contenute negli articoli 9 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 257 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, tanto più che le (più recenti) circolari del Ministero dell’Interno (che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità) si sono preoccupate di chiarire che l’atto di approvazione delle tariffe, mentre impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alto di quelli ivi stabiliti, non osta a richiedere prezzi inferiori a quelli minimi; pertanto deve escludersi qualsiasi valenza autorizzativo – prescrittiva dell’atto di approvazione delle tariffe di legalità, con la conseguenza, per un verso, che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di decadenza dal titolo e non spiega nemmeno effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi e, per altro verso, che le predette tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo sulla serietà e affidabilità dell’impresa

Consiglio di Stato con la decisione numero 4647 del 5 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 05.09.2007 n. 4647.doc

Giurisprudenza richiamata:

Poiché nell’ipotesi di cui all’art. 444 c.p.p., l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) non comporta necessariamente l’affermazione della responsabilità del reo, deve essere motivata l’esclusione da un appalto pubblico per accertati per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, in quanto i margini di insindacabilità attribuiti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione appaltante di valutare una condanna penale, ai fini dell'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto, non consentono, comunque, al pubblico committente di prescindere dal dare contezza di avere effettuato la suddetta disamina e dal rendere conoscibili gli elementi posti alla base dell'eventuale definitiva determinazione espulsiva

Consiglio di Stato con la decisione numero 349 del 31 gennaio 2006_ lo trovi nel file: C.St. 31.01.2006 n. 349.doc

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La questione da risolvere è se la dichiarazione sull’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche di appalto, di cui all'art. 75, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, debba contenere analiticamente il richiamo alle precedenti da a) ad h), come sostiene la stazione appaltante, ovvero debba considerarsi sufficiente, ai fini della sua regolarità, il richiamo complessivo alla norma di cui all'art. 75 citato, come sostenuto dal giudice di primo grado?

La sentenza del Tar deve essere confermata in quanto le cause di esclusione dalle gare pubbliche costituiscono limiti a legittimi interessi procedimentali delle imprese candidate, esse non possono essere soggette ad interpretazioni formalistiche che rifuggano dal testo letterale e dalla ratio che le ispira: questa conclusione va condivisa, perché muove da un’interpretazione non formalistica del dato positivo ed è perfettamente coerente con il principio pacifico in tema di contratti ad evidenza pubblica, secondo cui le disposizioni del bando devono essere interpretate in modo da consentire la più ampia partecipazione dei concorrenti.

Consiglio di Stato con la decisione numero 4658 del 5 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 05.09.2007 n. 4658.doc

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Diniego di concessione edilizia: è vero che il Comune debba comportarsi in maniera diversa nel caso in cui si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate oppure nel caso inverso di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività?

L’Ente locale essendo in possesso delle informazioni concernenti l’effettiva consistenza del reticolo connettivo del suo territorio, comprendente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i servizi pubblici nonché le edificazioni pubbliche e private già esistenti, è sicuramente in grado di stabilire se e in che misura un ulteriore, eventuale carico edilizio possa armonicamente inserirsi nell’assetto del territorio già realizzato o in via di realizzazione : naturalmente, in questo caso, al Comune è consentito, pur sempre, di rifiutare ulteriori assensi edilizi, a condizione, tuttavia, che motivi adeguatamente le ragioni del diniego, in rapporto alla situazione generale del comprensorio a quel momento esistente.

Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 7706 del 14 settembre 2007 _ lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 14.09.2007 n. 7706.doc

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Appalto di lavori: soltanto se espressamente previsto, l’Amministrazione può escludere un’impresa il cui importo della cauzione non abbia previsto anche gli oneri della progettazione

Non è legittima l’esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria tenga conto sia dell’importo dei lavori che degli oneri della sicurezza, ma non anche degli oneri per la progettazione, qualora, una tale conseguenza, non sia in maniera esplicita prevista nella documentazione di gara

Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 8198 del 30 agosto 2007 _ lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 30.08.2007 n. 8198.doc

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Si può considerare pacifico che per ciascuna offerta debba essere prestata una sola cauzione provvisoria, e non tante quanti sono i membri del raggruppamento offerente ma, per la nota regola del sorteggio, la fideiussione deve essere intestata (basta anche nell’oggetto) a tutte le imprese interessate e non solo alla capogruppo

E’ in virtù della norma del sorteggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 163/2006 smi che nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. Diversamente opinando, verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, per tutte le volte l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti. Pertanto, il fidejussore, per assicurare in modo pieno l'operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, pena l'esclusione dal procedimento

Tar Umbria, Perugia con la sentenza numero 216 del 3 marzo 2007 _ lo trovi nel file Tar Umbria, Perugia, 03.03.2007 n. 216.doc..

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Quale è la differenza fra un errore di fatto e un errore di diritto e in che modo può essere revocata una sentenza?

L’errore di fatto non è deducibile a sostegno della richiesta di revocazione ove il fatto oggetto dell’asserito errore abbia costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha espressamente pronunciato; ove cada su circostanze controverse, infatti, la statuizione non può essere inficiata da vizi nell’attività di percezione e assunzione del fatto e cioè dal travisamento o ignoranza degli atti di causa, ma al più da errori di criterio nella valutazione del fatto : il giudice, allorchè decide su un fatto contestato tra le parti, espleta una attività che non è più di percezione ma di interpretazione e che può quindi essere inficiata solo da vizi logici e dunque errori di diritto, quali appunto quelli consistenti nell’erronea valutazione del materiale probatorio..

Consiglio di Stato con la decisione numero 4833 del 12 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 12.09.2007 n. 4833.doc

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