Torna alla homepageIniziativeQuesitiNewsFormazione OnlineChi siamoCome associarsiContattiLink
   

2957521 utenti hanno
visitato il sito di Acsel

 
LAVORI PUBBLICI
12/09/2007

"Appalti news"n. 25/2007

Anno I - Numero 25/2007

***********

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali

www.acselweb.it

Prot.n.00073/2007

appalti-news

***********

Qual è lo scopo della verifica dell’offerta anomala? Quali sono i limiti del giudice nel sindacato della discrezionalità tecnica in merito alla verifica dell’anomalia? Si possono confrontare tra loro due offerte considerate anomale?

E’ fondamentale, nel giudizio sulla anomalia, che ciascun offerente abbia la possibilità di far valere il suo punto di vista e di fornire ogni più utile e completa spiegazione a sostegno dei diversi elementi che compongono la propria offerta; ne consegue che la rinnovazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale per ritenuta contraddittorietà (e non soltanto per generica carenza della motivazione) non preclude all’Amministrazione la possibilità di richiedere ed al concorrente di fornire elementi di giudizio ulteriori che consentano di ricondurre nell’ambito della legalità il proprio operato..

Consiglio di Stato con la decisione numero 4694 del 7 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 07.09.2007 n. 4694.doc

***********

Quali sono gli elementi per dimostrare il collegamento sostanziale fra imprese che partecipano allo stesso appalto?

E’ corretto il comportamento di una Commissione che , effettuando un’analisi comparativa della documentazione amministrativa prodotta, ha ravvisato l’esistenza di un collegamento sostanziale tra tre partecipanti sia per l’uniformità dei plichi contenenti le buste, sia per l’unicità del corriere che aveva curato la spedizione, sia perché le polizze assicurative risultavano rilasciate dalla stessa compagnia assicuratrice e nello stesso giorno e in vicino ordine di successione; sia per l’uniformità di compilazione della modulistica, sia per il medesimo confezionamento della busta contenente l’offerta economica (applicando ceralacca in tre punti coincidenti ed apponendo il timbro e la firma del rappresentante dell’impresa in una posizione identica), mentre secondo il disciplinare di gara la busta contenente l’offerta economica doveva essere chiusa idoneamente in modo da assicurare l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura

Consiglio di Stato con la decisione numero 4721 del 7 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 07.09.2007 n. 4721.doc

***********

Si possono modificare le norme di un bando di gara? Può una commissione non applicare un’espressa clausola del bando, considerandola troppo onerosa (obbligo per i concorrenti di produrre dichiarazione che attesti l’avvenuta presa visione dei luoghi dell’appalto, “corredata, a pena di esclusione, della firma

del legale rappresentante dell’impresa”)?

L’eventuale potere di modificare il bando di una gara spetta, eventualmente, all’amministrazione appaltante – che tale bando ha redatto – e non certo alla commissione di gara, che è vincolata all’applicazione rigorosa delle clausole contenute nel bando : le eventuali modifiche ad un bando non possono che essere contenute in un espresso provvedimento soggetto alle medesime forme di pubblicità del bando modificato

Tar Sicilia, Palermo con la sentenza numero 1980 del 6 settembre 2007_ lo trovi nel file Tar Sicilia, Palermo, 06.09.2007 n. 1980.doc

***********

Quali sono i limiti per l’applicazione dell’articolo 46 _ Documenti e informazioni complementari_ del decreto legislativo 163/2006 smi?

La norma che prevede la possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni presentate in sede di gara deve essere considerata come volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente (comunque sempre nei limiti previsti dagli artt.11-14 dello stesso decreto legislativo), al fine di tutelare l’interesse della amministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte, è anche vero che l’operatività di siffatto principio non può spingersi fino al punto da configurare l’esistenza in capo all’amministrazione di un potere discrezionale volto a porre rimedio ad eventuali insufficienze o inadempienze della impresa partecipante, soprattutto laddove le stesse appaiano imputabili esclusivamente alla impresa..

Consiglio di Stato con la decisione numero 4674 del 6 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 06.09.2007 n. 4674.doc

***********

Lo scopo della norma di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006 smi è quella di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie

La disposizione di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006 smi non ha inteso assegnare alle amministrazioni aggiudicatrici una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modus procedendi, volto a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma o, peggio, sul formalismo dell’esibizione della documentazione in gara), orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica l’istituto comunitario di carattere generale è, pertanto, diretto ad evitare che la esigenza della massima partecipazione possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione

Consiglio di Stato con la decisione numero 1068 del 6 marzo 2006_ lo trovi nel file: C.St. 06.03.2006 n. 1068.doc

Giurisprudenza collegata:

Qualora la mancanza della sottoscrizione riguardi un elemento fondamentale incidente sulla individuazione stessa della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto dichiarante, non è errore scusabile: l’obbligo della sottoscrizione si collega alla necessità di individuare con certezza il collegamento tra l’offerta, l’impresa e i documenti allegati

Consiglio di Stato con la decisione numero 364 del 4 febbraio 2004_ lo trovi nel file: C.St. 04.02.2004 n. 364.doc

***********

Come dimostrare l’illogicità quale vizio di legittimità di un atto amministrativo, ad esempio in merito alla determinazione del punteggio in un appalto da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?

Sotto il profilo teorico, occorre ricordare come, in una materia nella quale il contenuto della statuizione è attribuito alla competenza dell’autorità amministrativa, l’illogicità viene in rilievo, quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo, solo laddove la scelta in concreto effettuata esorbiti dall’ambito di quelle astrattamente possibili alla stregua dei principi generali e del sistema in cui questa si inserisce: non basta, quindi, sostenere che il meccanismo proposto dalla parte sia migliore o più armonico rispetto a quello concretamente adottato dall’amministrazione, ma occorre anche dimostrare che quest’ultimo sta fuori dall’arco delle scelte logicamente e giuridicamente possibili..

Consiglio di Stato con la decisione numero 4678 del 6 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 06.09.2007 n. 4678.doc

***********

Qual è l’ambito di discrezionalità di una Stazione appaltante riguardo alle norme della lex specialis di gara il cui inadempimento

comporta l’esclusione dalla procedura?

La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento : ne discende che, qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, anche soltanto formali, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell’adozione del bando.

Consiglio di Stato con la decisione numero 4683 del 6 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 06.09.2007 n. 4683.doc

***********

Può il SUNIA agire a tutela di un interesse collettivo riferibile in via unitaria e indivisibile a tutti gli aspiranti all’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica ma a tutela dell'interesse di una parte di essi (extracomunitari e soggetti comunque non aventi una lunga residenza nella provincia di Vicenza) ?

Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa , ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee.

Consiglio di Stato con la decisione numero 4692 del 7 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 07.09.2007 n. 4692.doc

***********

E’ corretto il comportamento di un Comune che ha deciso di procedere, a distanza di pochi mesi dal rilascio del permesso di costruire, al suo annullamento d’ufficio in quanto la corte condominiale apparteneva a tutti i condomini del caseggiato e gli altri condomini non avevano dato il proprio assenso, che è presupposto essenziale nel caso di comproprietà

dell’area per il rilascio della concessione?

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria sul rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire ex D.P.R. 6. 6. 2001 n. 380), deve verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia - anche se questa è sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi - e se il titolo non viene provato è legittimo che il rilascio della concessione venga negato..

Consiglio di Stato con la decisione numero 4703 del 7 settembre 2007_ lo trovi nel file: C.St. 07.09.2007 n. 4703.doc

***********

Download riservato agli associati: >> "Appalti news" n. 25/2007

Email
Password