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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
06/06/2007

Il Diritto di Accesso dei Consiglieri

a cura di Arturo Bianco (fonte:www.comune.roma.it)

Ai consiglieri deve essere garantito un ampio diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente e delle strutture ad esso collegate o da esso dipendenti. Tale diritto è molto più ampio di quello garantito ai privati, infatti non deve essere motivato, può essere generico e prevale sulla tutela della privacy. Alla base di questa scelta legislativa la considerazione che il diritto di accesso costituisce il principale strumento in mano ai consiglieri per svolgere una delle loro principali funzioni, lo svolgimento dei poteri di controllo. Le limitazioni hanno perciò un carattere eccezionale: le principali sono costituite dal divieto di avanzare richieste per finalità emulative e dal vincolo alla non diffusione delle notizie riservate che sono state apprese, vincolo quest'ultimo che è peraltro sanzionato penalmente. Esso non può essere conculcato attraverso norme regolamentari adottate dai singoli enti: tali disposizioni non possono infatti contraddire le disposizioni di legge. Il loro ambito è costituito essenzialmente dalla concreta regolamentazione delle modalità di esercizio. Possiamo dire che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve essere considerato assai simile all'accesso dei dipendenti per svolgere le proprie normali incombenze di ufficio: i consiglieri devono cioè essere considerati "incardinati" a pieno titolo nella struttura organizzativa della amministrazione.

A sottolineare la differenza tra diritto di accesso dei privati e dei consiglieri occorre ricordare la diversità delle fonti normative: nel primo caso le disposizioni sono contenute essenzialmente nella legge n. 241/1990, nel secondo caso soprattutto nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, DLgs n. 267/2000, in particolare nell'articolo 43, comma 2.

LE REGOLE

Il diritto di accesso dei consiglieri deve essere garantito anche nei confronti di informazioni e di notizie che non hanno la forma giuridica dell'atto o del documento, ma che sono in essi contenuti o sono dagli stessi presupposti. Esso non può essere subordinato a specifiche modalità e/o condizioni: non occorrono motivazioni e non si deve dimostrare la presenza di uno specifico interesse. Ai consiglieri non possono essere inoltre opposte esigenze di tutela della riservatezza e non è neppure necessario informare i soggetti a cui si riferiscono i dati. In capo ai consiglieri, per espressa previsione legislativa, vige lo stesso obbligo di segretezza che è dettato per i dipendenti dell'ente.

Questa prerogativa dei consiglieri può essere esercitata anche per procedimenti amministrativi ormai conclusi, ivi compresi quelli dei precedenti mandati amministrativi. I consiglieri comunali risultano investiti di un munus pubblico e ciò rende superflua la motivazione della loro istanza di accesso, essendo sufficiente la connessione della richiesta con la funzione esercitata. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Perciò non è necessario dare ulteriori dimostrazioni circa l'interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente la mera circostanza che la richiesta provenga dal consigliere comunale e che questi intende utilizzarla per espletare il proprio mandato.

Rispetto alle modalità di svolgimento ed alla relazione con la attività degli uffici si deve ricordare che il diritto di accesso non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica, perché in tal modo ne risulterebbe ostacolato l'accesso agli atti del comune da parte dell'eletto. Sempre per restare sul terreno operativo, per esercitare il diritto di accesso ad essi riconosciuto i consiglieri devono indicare la propria qualità, i documenti e le informazioni a cui si chiede l'accesso e, possibilmente, devono fornire la esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti ovvero, se non hanno la conoscenza di tali dati, devono almeno fornire gli elementi che consentano la individuazione dell'oggetto dell'accesso. La richiesta deve inoltre indicare i documenti e le informazioni a cui si chiede l'accesso e, possibilmente, deve fornire la esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti ovvero, se non si ha conoscenza di tali dati, si devono almeno fornire gli elementi che consentano la individuazione dell'oggetto dell'accesso.

LA MOTIVAZIONE

La richiesta di un consigliere non deve essere sostenuta da una specifica motivazione, per cui ogni disposizione regolamentare in questo senso è da considerare come illegittima: il diritto di accesso può essere infatti esercitato entro la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al consiglio comunale. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione che siamo dinanzi ad una presunzione "juris ed de jure" del nesso tra la richiesta di accesso e l'esercizio dei poteri del consigliere, presunzione che deriva direttamente dal dettato legislativo.

LA DEFINIZIONE

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere definito come un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di potere esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune. Quindi, tale diritto può essere finalizzato anche all'esercizio di un controllo generalizzato sull'attività dell'ente locale e dei soggetti che hanno una natura strumentale rispetto ad esso, ambito che ricordiamo essere espressamente escluso invece per il diritto di accesso dei privati. Questa prerogativa si deve considerare estesa a tutta l'attività amministrativa dell'ente locale in collegamento con l'espletamento del mandato nelle sue diverse articolazioni.

In concreto, ad esempio, ogni amministrazione deve consentire ai consiglieri che avanzino questa richiesta di prendere visione del protocollo generale, senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto.

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