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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
24/05/2007Il contratto dei dirigenti per il biennio 2004-2005A cura di Arturo Bianco (Fonte: www.comune.roma.it) Lunedì 14 maggio Aran ed organizzazioni sindacali hanno firmato il "Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali per il biennio economico 2004-2005". Il contratto è entrato in vigore immediatamente ed in tal modo, nell'ambito degli enti locali, rimane ancora da sottoscrivere unicamente il contratto dei segretari comunali e provinciali, per i quali si è ormai accumulato un ritardo da Guinness dei primati, visto che deve essere sottoscritta ancora l'intesa relativa alla parte normativa per il quadriennio 2002-2005 ed ambedue i bienni economici in esso compresi, cioè il 2002-2003 ed il 2004-2005. IL CARATTERE L'intesa che riguarda i dirigenti può essere definita come un contratto "leggero". Esso infatti contiene unicamente disposizioni di carattere economico, essenzialmente di incremento della misura dei compensi. Rinvia alla futura contrattazione qualunque tipo di nodo, ivi compresa l'esigenza di ridefinire le regole poste a base della quantificazione del fondo per le risorse decentrate. Non vi è alcuna traccia di disposizioni normative. Gli aumenti sono calcolati nella misura del 5,01%, per cui sono esattamente in linea con la percentuale di aumento riconosciuta ai dipendenti degli enti locali con il CCNL 9.5.2006. Percentuale che, a sua volta è quella prevista per il rinnovo contrattuale di tutti i dipendenti pubblici dalla intesa raggiunta nel corso del 2005 tra il Governo e le organizzazioni sindacali. LE PROCEDURE Si deve evidenziare che questo è il primo contratto a cui si applicano le nuove regole procedurali dettate dalla legge finanziaria 2007. Ricordiamo che sulla base di tali regole è prevista l'entrata in vigore dei contratti decorso il termine massimo di 40 giorni dalla sottoscrizione della preintesa. Tale periodo può essere allungato di 15 giorni, raggiungendo pertanto il tetto dei 55 giorni, se il Governo richiede dei chiarimenti; ricordiamo che l'esecutivo può richiedere chiarimenti solo per una volta: l'Aran è in questo caso obbligata a fornirli entro 7 giorni ed il Consiglio dei Ministri deve decidere entro gli 8 giorni successivi. In questa occasione, considerato che la preintesa era stata siglata lo scorso 3 aprile, la stipula definitiva è avvenuta esattamente al compimento dei 40 giorni, cioè entro il tetto massimo previsto dalla normativa nel caso in cui il Governo non richieda chiarimenti. Durante tale periodo l'intesa è stata approvata dal comitato di settore e dall'esecutivo e la Corte dei Conti ha certificato la copertura dei costi. GLI AUMENTI DELLO STIPENDIO All'aumento del 5,01% si perviene sommando due tipi di incremento: quello stipendiale e quello del trattamento accessorio. Gli aumenti dello stipendio sono stabiliti in 60 euro al mese dal 1 gennaio 2004 ed in 81 euro al mese dal 1 gennaio 2005. In tutti e due i casi gli aumenti devono essere corrisposti sempre per 13 mensilità, cioè con un aumento a regime di 141 euro al mese. Per effetto del nuovo contratto lo stipendio dei dirigenti è quantificato, dal 1.1.2005, nella cifra di 40.129,98 euro, cifra comprensiva della tredicesima mensilità. GLI AUMENTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO Il contratto dispone due incrementi della indennità di posizione: 570 euro all'anno dal 1 gennaio 2004 e 1144 euro all'anno, a partire dal 1 gennaio 2005. Questa seconda tranche di aumenti è comprensiva dell'incremento avente decorrenza dal 2004. Il trattamento economico di posizione è quantificato, dal 1 gennaio 2005, entro una forbice compresa tra 10.443,77 e 44.013,47 euro annui. Il contratto, scelta che merita di essere sottolineata, non prevede in questo caso una forma di automatico incremento del fondo per le posizioni non coperte alla data di entrata in vigore degli aumenti. Viene infine disposto un ulteriore aumento a partire dall'anno 2006 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, nella misura dello 0,89% del monte salari 2003. Il contratto conferma espressamente che l'indennità di risultato non può essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione. L'APPLICAZIONE Sulla base delle regole definite dal nuovo contratto, che riprendono disposizioni ormai consolidate, entro i 30 giorni successivi alla stipula degli aumenti automatici, le forme di aumento economico aventi carattere vincolato devono avere applicazione. Per cui con la busta paga del prossimo giugno le amministrazioni dovranno liquidare non solo gli aumenti dello stipendio e della indennità di posizione, ma anche gli arretrati che sono nel frattempo maturati. Possiamo stimate tali arretrati nella misura di quasi 5.200 euro lordi per gli aumenti dello stipendio e di quasi 2.430 euro per gli aumenti della retribuzione di posizione, senza considerare in tale cifra compreso l'ulteriore incremento del fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza. Non si devono invece applicare entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto gli incrementi del fondo per il trattamento accessorio, per la cui ripartizione le parti dovranno contrattare ovvero, negli enti che hanno un numero ridotto di dirigenti per cui non si dà luogo alla contrattazione, concertare. Gli aumenti del trattamento economico, sia dello stipendio che della retribuzione di posizione, producono completamente i loro effetti sulle pensioni dei dipendenti cessati dal servizio nel biennio 2004 e 2005 e, solo rispetto a quanto effettivamente maturato alla data del collocamento in pensione, ai fini del trattamento di fine rapporto. Questi aumenti, viene espressamente previsto dal contratto, anche chiarendo una lacuna della precedente intesa, sono utili ai fini del calcolo di tutte le forme di trattamento economico collegate alla retribuzione, a partire dall'equo indennizzo. LE ALTRE DISPOSIZIONI L'intesa contrattuale contiene la estensione ai dirigenti delle regole introdotte per il personale in tema di tredicesima mensilità. Ricordiamo, tra l'altro, che si dispone che questa forma di trattamento economico debba essere pagata tra i giorni 10 e 18 del mese di dicembre, che essa maturi in 365esimi in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestati nel corso dell'anno, superando cioè l'arrotondamento al mese per difetto o per eccesso previsto in precedenza, e che, nel caso di variazione della indennità di posizione nel corso dell'anno, si debba tenere conto di tale elemento per il relativo periodo di tempo. Viene infine ribadito che essa non spetta per i periodi di aspettativa e per quelli di sospensione dal servizio. Il contratto rinvia formalmente alla successiva intesa due specifici temi. Il primo è costituito dalla revisione delle attuali modalità di calcolo del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza: viene espressamente dichiarato in questo caso l'obiettivo di arrivare alla semplificazione delle sue modalità di costituzione. Ed ancora, in questo caso attraverso lo strumento della dichiarazione congiunta, esso contiene l'impegno a prevedere specifiche regole per il trattamento economico da erogare nel caso di incarichi conferiti ad interim. Tali rinvii si sommano a quelli previsti dal precedente contratto del biennio economico 2002-2003 sulla introduzione di maggiori spazi a disposizione degli enti per la risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti.
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