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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
24/05/2007Il contratto per la previdenza complementareA cura di Arturo Bianco (Fonte: www.comune.roma.it)
I dipendenti dei comuni, delle province e delle regioni potranno usufruire del fondo per la previdenza complementare: ai loro versamenti corrisponderà un analogo versamento da parte delle amministrazioni nella misura dello 1% del loro trattamento economico. E' questo il principale effetto determinato dalla stipula definitiva, intervenuta lo scorso 14 maggio tra Aran ed organizzazioni sindacali, del contratto collettivo nazionale "Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale". Tale intesa è immediatamente operativa, in omaggio al principio della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, ma la sua concreta attivazione è subordinata alla istituzione di tale Fondo. Siamo dinanzi ad una opportunità di grande rilievo, visto che consente di fare concretamente decollare questo importante istituto, che consente a tutti i dipendenti degli enti locali di potere integrare il trattamento pensionistico a carico dell'Inpdap. L'elemento di maggiore rilievo innovativo, in omaggio ai principi dettati dalla legislazione, nonché all'obiettivo di stimolare la partecipazione da parte dei lavoratori, è che l'alimentazione del Fondo è posta a carico sia dei dipendenti che delle amministrazioni. Per consentire l'avvio delle pensioni integrative nel pubblico impiego la legge finanziaria 2007 ha previsto che gli oneri relativi alla fase di avvio del Fondo siano sostenuti direttamente dall'Inpdap, che viene obbligata a corrispondere allo stesso un contributo pro capite in ragione del numero dei dipendenti del comparto. Una precisa scelta contrattuale ha un valore altrettanto innovativo: al Fondo partecipano sia i dipendenti degli enti locali che quelli della sanità ed esso è inoltre aperto alla adesione di altre categorie. Alla base di tale scelta vi è la valutazione che è necessario potere contare su una elevata massa di aderenti, così da realizzare significative economie di scala. Ed infatti ai poco meno di 600.000 dipendenti delle regioni, dei comuni e delle province, si aggiungono i circa 600.000 dipendenti della sanità e si offre la possibilità ad una quantità stimabile in oltre 100.000 lavoratori dipendenti e/o dirigenti di potere aderire al Fondo. Il contratto prevede, ed è questo un altro degli elementi che lo caratterizza, la gestione da parte di un organismo in cui siedono pariteticamente i rappresentanti delle amministrazioni e dei lavoratori, mentre la concreta amministrazione del Fondo viene rimessa a strutture specializzate che sono scelte dagli organi di gestione. Il contratto prevede che possano essere erogate pensioni sia di anzianità che di vecchiaia. Ed inoltre stabilisce che i singoli dipendenti aderenti possano scegliere tra opzioni più rischiose, che daranno come corrispettivo un maggiore rendimento, ed opzioni più tranquille, che è previsto diano un rendimento minore. I DESTINATARI Il Fondo prevede che ad esso possano partecipare i dipendenti dei comparti regioni ed enti locali. Le adesioni sono individuali e non possono essere presunte né tale scelta è da considerare in alcun modo obbligata: essa matura all'atto della scelta del singolo dipendente. Ricordiamo che viene espressamente previsto, applicando lo stesso principio previsto per tutte le scelte di investimento, che prima della adesione debba essere consegnato uno specifico prospetto informativo. Oltre ai dipendenti possono immediatamente aderire al Fondo anche le migliaia di dirigenti del comparto regioni ed enti locali. La possibilità di adesione riguarda sia i dipendenti, ed i dirigenti, a tempo indeterminato che quelli assunti a tempo determinato: per questi ultimi vale però il vincolo che il loro rapporto di lavoro abbia la durata minima di 3 mesi. La possibilità di adesione è aperta anche ai dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale. Una ulteriore forma di estensione è data dalla possibilità di adesione che viene offerta anche al personale assunto con qualunque forma di assunzione flessibile, il che determina la possibilità di adesione anche da parte del personale utilizzato sulla base di contratti di somministrazione, nonostante questo personale non abbia un rapporto diretto con l'ente locale o con l'azienda sanitaria, ma il rapporto di lavoro sia "mediato" dalla società che somministra il lavoratore. Numerosi altri lavoratori possono immediatamente decidere di aderire al Fondo. In primo luogo essi sono i lavoratori dipendenti dagli enti strumentali delle regioni. Ed ancora i dipendenti degli enti locali trasferiti alle dipendenze di altri soggetti a seguito di processi di esternalizzazione della gestione di servizi. Ed ancora possono aderire i dipendenti delle case di cura private e delle strutture sanitarie gestite da religiosi. Possono inoltre aderire al Fondo anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale. Sulla base di specifiche previsioni da dettare in sede di specifico contratto collettivo nazionale di lavoro è prevista la possibilità di adesione al fondo da parte dei dirigenti del comparto sanità e dei segretari comunali e provinciali. Viene altresì previsto che, sempre sulla base di specifici accordi sindacali, potranno partecipare al Fondo anche i dipendenti dalle società private che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi. IL FINANZIAMENTO I dipendenti che aderiscono al Fondo devono versare la relativa contribuzione prevista dal contratto. Essa è fissata nella misura dello 1% del trattamento economico utile, sulla base delle prescrizioni dettate dall'articolo 49 del CCNL 14.9.2000 come modificato dal CCNL 9.5.2006, per la determinazione del trattamento di fine rapporto. I lavoratori possono, volontariamente, integrare questa cifra minima. Le amministrazioni sono vincolate a versare, a fronte della adesione da parte dei dipendenti, un importo pari allo 1% del loro trattamento economico utile per la quantificazione del trattamento di fine rapporto: tale tetto si applica anche nel caso in cui i dipendenti versino un contributo più elevato. In caso di sospensione dal rapporto di lavoro e dal trattamento economico, il dipendente continua ad essere associato al Fondo, ma non è tenuto ad effettuare versamenti. L'obbligo di contribuzione cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. Il contratto stabilisce inoltre che siano calcolate da parte dell'Inpdap anche ulteriori cifre: il 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i dipendenti assunti fino al 2000 e l'intero TFR per i lavoratori assunti dal 2001, nonché l'1,5% della base contributiva per il trattamento di fine servizio. LE PRESTAZIONI Viene prevista la erogazione di pensioni sia di anzianità che di vecchiaia, sulla base dei requisiti previsti dal contratto. Per potere percepire la pensione di anzianità occorrono i seguenti requisiti: avere una età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ed avere maturato almeno 15 anni di iscrizione al Fondo stesso, che per la prima fase, calcolata in 15 anni dall'avvio del Fondo stesso, sono ridotti a 5. Per potere percepire la pensione integrativa di vecchiaia occorre avere raggiunto l'età pensionabile obbligatoria ed avere maturato almeno 5 anni di contribuzione. Si consegue il diritto alla anticipazione decorsi otto anni di iscrizione: tale opzione può essere richiesta se è presente una delle condizioni previste dal contratto, cioè l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, spese sanitarie. Rimane salva la possibilità di reintegrare la posizione individuale. In caso di cessazione prima del pensionamento è previsto che il lavoratore abbia a disposizione le seguenti opzioni: il trasferimento della posizione ad altro Fondo o ad altre forme pensionistiche; il riscatto e la conservazione della posizione individuale. Nel caso della morte del dipendente è previsto il diritto al riscatto da parte degli eredi.
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