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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
09/05/2007

La Direttiva della Funzione Pubblica sulla stabilizzazione dei precari

A cura di Arturo Bianco (Fonte: www.comune.roma.it)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato lo scorso 30 aprile la "Direttiva n. 7/2007 riguardante l'applicazione dei commi 519 520 529 e 940 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007 in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione)".

La direttiva riguarda le norme dettate per il personale dipendente dalle amministrazioni statali e non si estende direttamente al personale delle regioni e degli enti locali, che sono oggetto di specifiche disposizioni dettate dalla legge finanziaria. Ma i principi in essa contenuti possono essere estesi anche al personale degli enti locali, visto che le disposizioni nazionali sono analoghe.

Si deve ricordare che è attesa la emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dai commi 419 e 420 della stessa legge finanziaria e che deve dettare le regole applicative di tali disposizioni, che sembrano prevedere forme ulteriori di stabilizzazione dei precari e che sono state introdotte dal Senato in sede di approvazione del cd maxiemendamento. La legge finanziaria pone il termine del 30 aprile per adozione di tale provvedimento.

I REQUISITI

I soggetti che possono essere stabilizzati sono i dipendenti assunti a tempo determinato per fare fronte ad esigenze permanenti e/o strutturali delle singole amministrazioni. Per queste ragioni occorre che vi sia nella dotazione organica dell'ente la previsione di quello specifico posto e che esso risulti essere vacante. Nella eventuale modifica delle dotazioni organiche, possibilità che è espressamente prevista dalla direttiva, occorre garantire il rispetto delle regole dettate dalla normativa su questa materia, in particolare per la determinazione dei relativi oneri e per il rispetto dei principi di razionalizzazione delle strutture organizzative previsti dalla stessa legge finanziaria.

Ovviamente, inoltre, le stabilizzazioni devono essere previste nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno di dipendenti. E gli oneri devono essere compresi tra quelli relativi alla spesa per il personale.

I SOGGETTI STABILIZZABILI

Sono stabilizzabili i dipendenti a tempo determinato che versino in una delle seguenti condizioni: avere una anzianità di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge, cioè allo scorso 1 gennaio; maturare il requisito della anzianità di tre anni sulla base di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, cioè prima della presentazione della proposta di legge finanziaria; avere maturato la anzianità di almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio. Vengono fornite una serie di utili chiarimenti. Il maturare della anzianità può essere avvenuto anche presso più amministrazioni: in questo caso la stabilizzazione può essere disposta dall'ente con cui si è avuto l'ultimo rapporto di lavoro. La stabilizzazione può essere disposta anche nel caso di anzianità maturata effettuando prestazioni tra loro diverse: anche in questo caso essa può essere disposta con riferimento all'ultima qualifica rivestita. Per i dipendenti che matureranno successivamente il requisito della anzianità triennale la stabilizzazione può essere disposta solo dopo che si sarà raggiunta la soglia minima triennale prevista dalla legge. Tra il personale assunto sulla base di procedure previste per legge rientrano le assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/1999 e quelle effettuate attingendo alle liste di collocamento, cioè le figure per le quali è previsto il possesso del solo titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Si deve inoltre ricordare che la direttiva, richiamando le previsioni dettate dalla legge finanziaria, prevede la proroga del contratto per i dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione. Ma, elemento particolarmente importante, si ipotizza che le singole amministrazioni possano disporre tale proroga sulla base della propria autonomia regolamentare.

Non sono stabilizzabili i dipendenti afferenti gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, ambito che negli enti locali comprende il personale assunto ai sensi dell'articolo 90 del DLgs n. 267/2000 e ciò in considerazione del carattere fiduciario e temporaneo di tali prestazioni.

IL RICORSO ALLE ASSUNZIONI FLESSIBILI

La direttiva ricorda che le assunzioni flessibili nelle PA sono subordinate ad un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto dal DLgs n. 368/2001 per tutte le forme di lavoro: la presenza di "esigenze temporanee ed eccezionali". Non siamo cioè in presenza di uno strumento che consente di ricorrere a questo istituto per coprire fabbisogni ordinari e consolidati delle amministrazioni. Ed inoltre le PA devono, prima di ricorrere a questo strumento, verificare la possibilità di vedersi assegnati, anche in via temporanea, dipendenti da parte di altri soggetti pubblici. Vengono al riguardo espressamente ricordati gli effetti negativi che possono scaturire dalla utilizzazione in forma impropria di questo strumento e vengono chiamati gli organismi di controllo interno a vigilare sull'effettivo rispetto di queste previsioni legislative.

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