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LAVORI PUBBLICI
07/05/2007

"Appalti news" n.09/2007

Anno I - Numero 09/2007

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Dossier:

Quali devono essere i requisiti di “ingresso” ad una procedura e quali invece i parametri per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa ?

Presidenza del Consiglio dei ministri _ Dipartimento per le politiche comunitarie _ Circolare 1 marzo 2007 _ Principi da applicare, da parte delle Stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (file Ministro per le Politiche Europee circolare 1 marzo 2007 _ criteri di aggiudicazione.pdf):

Pertanto, se l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell’offerente (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio

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Qualità organizzative in un appalto di servizio per assistenza domiciliare agli anziani:requisito di ammissibilità

Costituisce principio generale in materia di procedimenti di evidenza pubblica quello della distinzione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione dell’offerta, con la conseguenza che la disciplina di gara non può legittimamente prevedere l’assegnazione di punteggio per aspetti che non concernono la qualità della prestazione e segnatamente per le caratteristiche economiche e tecniche che connotano l’impresa in generale (Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 3024 del 2 aprile 2007) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 02.04.2007 n. 3024.doc

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La certificazione di qualità non va tra gli elementi dell’offerta

Deve ritenersi illegittima la previsione di un Capitolato Speciale d’Appalto relativo ad un appalto di forniture ((il d. l.vo 358/92 è stato oggetto di abrogazione da parte dell’art. 256 del d. l.vo 163/2006, con la decorrenza stabilita nell’art. 257 dello stesso decreto legislativo), di punti 10 per la voce esperienze, desunte dal fatturato dell’ultimo triennio, e di punti 5 per la voce certificazione di qualità ISO, poiché si tratta, chiaramente, di elementi soggettivi, concernenti la capacità tecnica delle concorrenti, illegittimamente inseriti tra i criteri oggettivi di valutazione della fornitura da prestare, da tener presenti ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto i profili del prezzo e della qualità (Tar Campania, Napoli, nella sentenza numero 7517 del 15 luglio 2006) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 15.07.2006 n. 7517.doc

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I giudizi di carattere soggettivo sull’impresa concorrente non possono essere valutati in sede di offerta

Ciò è di palese evidenza laddove la valutazione del “merito tecnico” si sostanzi nell’attribuire un punteggio rapportato ai pregressi servizi svolti, la valutazione della “capacità tecnica” abbia riguardo al numero dei dipendenti di cui i candidati hanno usufruito negli ultimi tre anni e il giudizio sulla “qualità”, in luogo di premiare le migliori condizioni di servizio, comporti punteggi rapportati alle certificazioni UNI EN ISO

Illegittima commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione delle offerte: una volta che un ’impresa si è qualificata ed è stata ammessa a partecipare alla gara in quanto in possesso dei richiesti requisiti speciali (di capacità economica e finanziaria e tecnica) , i suddetti requisiti, presi in esame al fine della verifica delle condizioni di ammissione, non possono essere oggetto di nuova valutazione ai fini dell’aggiudicazione della procedura avviata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: andrebbero infatti minati di principi di libera prestazione di servizi, di concorrenza e quindi di par condicio. (Tar Lombardia, Milano, con la sentenza numero 1493 del 22 giugno 2006) lo trovi nel file Tar Lombardia, Milano, 22.06.2006 n. 1493.doc

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La valutazione dei servizi accessori

Servizi gratuiti complementari: non è censurabile ex se la circostanza che una lettera d’invito abbia facultato gli istituti partecipanti a presentare un progetto tecnico con offerta di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato d’appalto, definiti espressamente come “complementari” o “aggiuntivi”, “senza oneri aggiuntivi” rispetto al prezzo a base di gara, a condizione che venga rispettato il limite dato dalla necessità che detti servizi, per così dire, accessori non snaturino l’oggetto della gara acquisendo un valore preponderante in seno ai criteri di valutazione (Consiglio di Stato con la decisione numero 5192 del 7 settembre 2006) lo trovi nel file C.St. 07.09.2006 n. 5192.doc

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L’ esiguo numero di concorrenti fa indire una nuova gara

La determinazione di non procedere ad un’ aggiudicazione, per dar luogo ad una nuova selezione sulla base di un maggior numero di offerte, non viola le regole di correttezza, imparzialità, buon andamento cui deve conformarsi l’esercizio dell’ azione amministrativa, e ciò esclude che possa avere ingresso la domanda di risarcimento per la mancata aggiudicazione della fornitura alla seconda in graduatoria una volta accertata l’inadeguatezza sotto il profilo tecnico dell’offerta del concorrente collocato al primo posto (Consiglio di Stato decisione numero 1842 del 24 aprile 2007) file lo trovi nel file C.St. 24.04.2007 n. 1842.doc

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La presentazione di idonee referenze bancarie

Appare evidente ( a norma dell’ dell’art. 41 D.Lgs. n. 163/2006) che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di “almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati”, non possa considerarsi quale requisito “rigido”, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Tar Lazio, Roma, con la sentenza numero 3780 del 27 aprile 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 27.04.2007 n. 3780.doc

Giurisprudenza correlata

Qualora in un bando di gara un’amministrazione richieda che alla richiesta di partecipazione dovono essere allegate, a pena di esclusione, almeno due idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del richiedente, va esclusa l’impresa che presenta invece un’unica referenza bancaria, peraltro rafforzata da altra rilasciata in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione (Consiglio di Stato con la decisione numero 195 del 23 gennaio 2007) lo trovi nel file C.St. 23.01.2007 n. 195.doc

Requisito economico finanziario da dimostrare attraverso la presentazione di “idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 1 primario istituto di credito attestanti la consistenza economica dell’offerente o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”: non è sufficiente la presentazione di mera dichiarazione, resa da un direttore di una filiale di un banca (di credito cooperativo, erede della secolare tradizione della Casse rurali e artigiane) di piccole dimensioni, con un bacino di attività territorialmente circoscritto, consistente esclusivamente nell’attestazione dell’apertura di un conto corrente e del regolare svolgimento del relativo rapporto contrattuale (Consiglio di Stato con la decisione numero 7200 del 6 dicembre 2006) lo trovi nel file C.St. 06.12.2006 n. 7200.doc

Appalto di servizio pubblico: la dimostrazione della capacità economica finanziaria è un elemento cardine per valutare l’affidabilità di un concorrente anche attraverso la richiesta di adeguate referenze bancarie il cui possesso non può essere autodichiarato (Consiglio di stato, con la decisione numero 1632 del 12 aprile 2005) lo trovi nel file C.St. 12.04.2005 n. 1632.doc

Per “idonee referenze bancarie” si intende la qualità della referenza piuttosto che la sua quantità: la prescrizione di una pluralità di referenze bancarie, tenuto conto che in concreto non fornisce all’Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un’unica referenza, diventa un appesantimento inutile ed anche eccessivo in relazione all’importo dell’appalto (inferiore a £.500.000.000), tanto più che l’adempimento era inserito tra quelli a pena di esclusione (Consiglio di Stato con la decisione numero 2128 del 22 aprile 2002) lo trovi nel file C.St.22.04.2002 n. 2128.doc

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La materiale apertura delle buste prima della determinazione dei

sottocriteri rende illegittima l’intera procedura di gara

La facoltà delle commissioni di gara di specificare i parametri valutativi stabiliti dal disciplinare, è accordata solo in presenza di due circostanze: la prima che i criteri siano di mera specificazione di quelli già predeterminati; la seconda è che tale integrazione avvenga prima di conoscere le offerte : l’illegittimità riguarda la circostanza che la introduzione dei sotto parametri sia avvenuta dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte, in violazione della regola di preventiva ed analitica predeterminazione dei criteri di valutazione (Tar Lazio, Roma, sentenza numero 3778 del 26 aprile 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 26.04.2007 n. 3778.doc

Giurisprudenza correlata

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori (Consiglio di Stato, con la decisione numero 2817 del 16 maggio 2006) C.St. 16.05.2006 n. 2817.doc

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico – qualitativo rispetto a quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l’appalto ad un’offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico: in tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l’aspetto tecnico – qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate (Consiglio di Stato con la decisione numero 6835 del 21 novembre 2006 ) lo trovi nel file C.St. 21.11.2006 n. 6835.doc

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Responsabilità precontrattuale della pa prevista dall’art. 1337 c. c

Il danno risarcibile ad un’impresa per la ragionevole legittima aspettativa sulla validità dello stipulando contratto, deve essere limitato all’interesse contrattuale negativo e cioè alle sole spese da lei sostenute per la partecipazione alla gara (danno emergente) e all’eventuale ulteriore danno connesso al mancato conseguimento del vantaggio che avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni (lucro cessante e/o perdita di chance). (Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 4429 del 27 aprile 2007) lo trovi nel file Tar Campania, Napoli, 27.04.2007 n. 4429.doc

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Obbligo di allegare alla cauzione provvisoria anche l’impegno ad emettere

la definitiva in caso di aggiudicazione

Per costante giurisprudenza in tema di bandi di gara si considerano previsti a pena di esclusione sia gli adempimenti per i quali ciò sia espressamente previsto, con criterio formale, ma anche, con criterio sostanziale, quegli adempimenti non sanzionati in modo espresso, che tuttavia rispondano ad un particolare interesse della p.a. appaltante: a tale ultimo criterio risponde all’evidenza la previsione di allegare alla cauzione provvisoria l’impegno ad emettere la definitiva in caso di aggiudicazione, dato che è di preminente rilievo per l’amministrazione garantirsi il corretto e continuo espletamento del servizio attraverso la garanzia fideiussoria prestata dall’aggiudicatario. (Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza numero 410 del 19 aprile 2007) lo trovi nel file Tar Lombardia, Brescia, 19.04.2007 n. 410.doc

Giurisprudenza correlata

Il giudice di appello è molto chiaro: qualora una cauzione provvisoria sia stata presentata (ed accettata) con le modalità di cui al DM 123/2004 (mai esplicitamente abolito), non vi è necessità di allegare anche l’impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in quanto, tale circostanza è già contemplata nelle condizioni di polizza (Consiglio di stato con la decisione numero 7418 del 14 dicembre 2006) lo trovi nel file C.St. 14.12.2006 n. 7418.doc

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