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LAVORI PUBBLICI
07/01/2004LL.PP. - SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI a cura di C.A.PagliaruloSENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - CONDANNATO A RISARCIRE L’ENTE LOCALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI UN PICCOLO COMUNE DELL’EMILIA ROMAGNA CHE AVEVA AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA A UN PROFESSIONISTA ESTERNO PER UN IMPORTO RITENUTO SUPERIORE ALLA PRESTAZIONE EFFETTUATA di Carlo Alberto Pagliarulo
Spetta al Responsabile del Servizio Tecnico dell’ente locale verificare che la progettazione esecutiva di un’opera, affidata ad un progettista esterno, abbia tutti i requisiti previsti dalla legge. Il mancato controllo costituisce colpa grave e chiama lo stesso funzionario a rifondere l’ente del danno patrimoniale. E’ quanto ha stabilito la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti, con sentenza del 2002, depositata in Segreteria il 3 novembre 2003, condannando l’architetto - capo del servizio tecnico di un piccolo comune dell’Emilia Romagna - a risarcire l’Amministrazione per un importo di 30.987,41 euro. La sentenza ribalta quella di I grado, la n. 1626 del 2000, con cui il giudice aveva assolto il funzionario comunale ritenendo che il suo comportamento non potesse essere considerato gravemente colposo, in quanto più volte, e segnatamente nelle delibere, il progetto era stato definito esecutivo. La vicenda ha inizio nell’ormai lontano 1989, anno in cui il Comune presenta alla Regione la delibera di approvazione del progetto per la costruzione di una piscina pubblica, al fine di ottenere il relativo finanziamento, che viene regolarmente accordato ed erogato. Il Comune però destina i fondi regionali non più per realizzare la piscina ma per altre opere pubbliche e non procede al pagamento del professionista che ha progettato l’opera inizialmente prevista. A distanza di ben sei anni, il progettista presenta una parcella di 135 milioni di lire,...
Link: http://www.corteconti.it Download: Sentenza Cdc (Visto su parcella) 1.doc |
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