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LAVORI PUBBLICI
03/04/2007"Appalti news" n.06/2007Anno I - Numero 06/2007 *************************** L’iter della modifiche legislative al codice dei contratti prosegue la sua corsa verso il 1 agosto 2007 Ance - COMUNICATO 29/03/2007 n.1654 sulle modifiche al codice dei contratti: Il parere negativo delle Regioni non blocca il decreto correttivo ora al Consiglio di Stato Codice appalti, Di Pietro va avanti Bocciate le semplificazioni procedurali richieste dalle autonomie - Si` al Pf fuori dal triennale Sul Codice degli appalti Di Pietro incassa il no delle Regioni ma va avanti. ..(file ANCE_Comunicato n. 1654 del 29 marzo 2007 sul codice dei contratti.doc) Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Conferenza unificata Il parere negativo sul secondo decreto correttivo del Dlgs 163/2006 votato il 15 marzo dalla Conferenza Stato-Regioni non intralcia il cammino del provvedimento che riscrive le regole su procedura negoziata, dialogo competitivo e Pf. Ora il testo verrà inviato al Consiglio di Stato e solo dopo alle commissioni parlamentari.. Il file contiene inoltre: Proposte emendative delle Regioni e delle Province Autonome Ministero delle Infrastrutture –Ufficio Legislativo : parere della Conferenza Unificata (file Conferenza unificata_ parere negativo sul secondo decreto correttivo al codice dei contratti.zip) *********** Revoca di atti di gara: dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a quello del massimo ribasso Nella prudente ponderazione dei costi e dei benefici che una radicale revoca (nella specie, trattasi, però, di vero e proprio annullamento con effetto ex tunc) d’un procedimento amministrativo e nel suo integrale rifacimento, la P.A. deve tener conto anche della maggior celerità che il nuovo procedimento possa assicurare ad una più efficace cura dell'interesse: la rinnovazione del procedimento deve limitarsi a quella parte della gara, nella specie successiva alla regolare acquisizione delle offerte tecniche, su cui v’è certezza d’ illegittimità, ogni diversa e totalitaria soluzione, se non accompagnata da evidenti ragioni d’inutilizzabilità del materiale istruttorio già acquisito, essendo in contrasto con le regole d’economicità e d’efficacia dell’azione amministrativa e con il divieto d’aggravare illegittimamente la procedura (Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 2766 del 29 marzo 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma 29.03.2007 n. 2766.doc Giurisprudenza richiamata e correlata Affinchè l’amministrazione possa esercitare il potere di autotuela di annullamento di una procedura ad evidenza pubblica, non basta la motivazione (sufficiente e congrua) che in assenza dei “requisiti eccessivamente restrittivi”, la partecipazione alla gara “sarebbe stata certamente più ampia” ma ci vuole un’attenta analisi che porti il giudice, inequivocabilmente, a decidere per la presenza di vizi di legittimità della procedura stessa, il cui accertamento appunto possa giustificarne l’annullamento: tanto più che l’esito della gara che ha visto la ammissione di un numero (7) di imprese partecipanti, superiore alla soglia minima di cinque, prevista dall’art. 22 del D. Lgs. n. 157/1995, comma 2. (Consiglio di Stato con la decisione numero 6560 del 7 novembre 2006) lo trovi nel file C.St. 07.11.2006 n. 6560.doc Non può essere negato il potere dell'amministrazione di procedere, in via di autotutela, all'annullamento del bando e delle operazioni di gara, quando i relativi criteri di selezione si manifestino suscettibili di generare effetti indesiderati o comunque illogici (Consiglio di Stato con la decisione numero 3989 del 23 giugno 2006) lo trovi nel file C.St. 23.06.2006 n. 3989 Penultimo giorno di scadenza, legittima la revoca in assenza di concorrenti se, per errore materiale, il capitolato speciale non rispecchia l’intento della Giunta comunale (Consiglio di Stato con la decisione numero 56 del 13 gennaio 2004) lo trovi nel file C.St. 13.01.2004 n. 56.doc L’ asserita mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare all’appalto costituisce un mero fatto che non è idoneo a paralizzare l’interesse della società a dolersi della mancata indizione di una gara pubblica per l’appalto di lavori , cui avrebbe potuto partecipare eventualmente in forma associata Consiglio di Stato con la decisione numero 27 del 10 gennaio 2006) lo trovi nel file C.St. 10.01.2006 n. 27 *********** Legittima la partecipazione di due imprese appartenenti al consorzio, autonomamente qualificate, alla stessa gara Nessuna forma di “collegamento” può ravvisarsi in relazione alla distinta ed autonoma partecipazione alla gara di alcune, delle imprese partecipanti ad un consorzio, in assenza di contemporanea partecipazione alla gara del Consorzio medesimo: manca, infatti, pacificamente, (non risultando neppure dedotto e comprovato) l’insieme delle condizioni previste dall’art.2359 c.c.-intreccio azionario o “particolari vincoli contrattuali”-, e quindi, in linea di principio e in mancanza di ulteriori comprovate deduzioni, sia il controllo “formale” che quello “sostanziale”, non desumibili di per sé dalla comune appartenenza alla compagine consortile (Consiglio di Stato con la decisione numero 1423 del 23 marzo 2007) lo trovi nel file C.St. 23.03.2007 n. 1423.doc *********** La giurisdizione del giudice amministrativo (e non di quello ordinario) sugli atti della cd. serie procedimentale della volontà contrattuale della pa Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, alla stregua della giurisprudenza unanime del Consiglio di Statao, ma anche delle Sezioni Unite della Cassazione, che il procedimento di volontà contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sono sindacabili dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato con la decisione numero 1364 del 22 marzo 2007) lo trovi nel file C.St. 22.03.2007 n.1364.doc *********** Sulla distinzione fra concessioni di servizi pubblici ed appalti di pubblici servizi Con l’appalto di servizio l’ente pubblico si procura una utilità diretta e ne paga il relativo costo; con la concessione, invece, esso trasla su soggetti terzi (piuttosto che fornirlo in prima persona) la gestione di un servizio, destinato a favore di una platea più o meno ampia di utenti, e consente al gestore di ricavarne un utile attraverso la percezione del corrispettivo pagato dai fruitori: anche l’affidamento in concessione di un pubblico servizio non sfugge all’applicazione dei principi comunitari in tema di pubblicità della gara, concorrenzialità e non discriminazione, previsti per la materia degli appalti pubblici (Tar Sicilia, Catania con la sentenza numero 461 del 12 marzo 2007) lo trovi nel file Tar Sicilia, Catania 12.03.2007 n. 461.doc *********** Quali sono le clausole del bando che devono essere immediatamente impugnate? I partecipanti alle pubbliche gare hanno l’onere di impugnare immediatamente le clausole del bando che ne precludano chiaramente l’ammissione alla gara, restando, di riflesso, escluse da tale onere quelle clausole la cui portata lesiva derivi dalla interpretazione fattane dalla P.A. in sede di procedimento ((Tar Sicilia, Palermo con la sentenza numero 1042 del 29 marzo 2007) lo trovi nel file Tar Sicilia, Palermo 29.03.2007 n. 1042.doc *********** Il principio del legittimo affidamento nella responsabilità precontrattuale della pa Lesione dell’affidamento: l’espressa previsione della necessità di indennizzare il privato in ordine ad eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell’ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto.(Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 77 del 10 gennaio .2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 10.01.2007 n. 77.doc. *********** Casi eccezionali di deroga per i requisiti speciali L’art. 14 del D.lg.vo n. 157/1995 (ora articolo 42 del decreto legislativo 163/2006) per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti tecnici, ammette la possibilità di deroghe ai requisiti ordinari ove trattasi di casi eccezionali in cui lo stesso servizio presenti peculiarità che attribuiscono una caratterizzazione diversa da quella tipica ordinaria si che per il loro svolgimento sia necessaria una specificità professionale.(Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 1118 del 9 febbraio 2007) lo trovi nel file Tar Lazio, Roma, 09.02.2007 n. 1118.doc.
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