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LAVORI PUBBLICI
23/01/2007

Sopraluogo eseguito solo all’esterno della struttura carceraria ove si eseguiranno i lavori:legittima l’esclusione

Il sopraluogo effettuato all’esterno della struttura carceraria non può essere assimilato al sopraluogo che, prescritto dalla normativa di gara, prevede una ricognizione-ispezione dell’immobile specifico per verifica e individuazione delle singole parti abbisognevoli degli adeguati interveti riparatori: tra i due concetti non vi è coincidenza già dal punto di vista terminologico inerendo soltanto al sopraluogo all’interno, e non a quello all’esterno della struttura, il portarsi fisicamente “sopra il luogo” in cui si deve operare (nella specie il campo operativo è costituito da immobili da ristrutturare in chiave antisismica).

Download riservato agli associati: >> commento e sentenza - TAR Campania, Napoli n.432 del 18.1.07

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