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LAVORI PUBBLICI
23/10/2006

Codice dei contratti pubblici: la riduzione delle cauzioni (50% in caso di certificazione di qualità) in un appalto di servizi o di forniture

Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI

Nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006), per quanto concerne gli appalti di lavori, non ci sono problemi da parte dell’amministrazione ad accettare una cauzione definitiva (e ovviamente quella provvisoria, come da art. 75 comma 7, anche in assenza di menzione nella lex specialis di gara) ridotta al 50% in presenza della certificazione di qualità (facente parte della Soa per importi di lavori superiori ai 150.000 euro), in quanto tale possibilità è esplicitamente prevista dall’articolo 40, non è così negli appalti di servizi e forniture in quanto nell’articolo 113 non si fa alcuna menzione a tale beneficio.

Giurisprudenza collegata:

Bando di gara pubblicato nel marzo 2004 che richiede espressamente l’attestato SOA relativo ad un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui le imprese, per poter partecipare alle gare di lavori pubblici devono essere in possesso a decorrere dal 2003: legittima l’esclusione di una ditta in possesso di un’attestazione Soa emessa in data 22.10.2001 e valida fino al 22.10.2004 in quanto non contenente la dichiarazione relativa al possesso della qualità (Consiglio di Stato, n. 2466 del 3 maggio 2006)

Corretta appare l’ esclusione di una ditta che, pur avendo presentato una cauzione di importo insufficiente rispetto a quello stabilito dal disciplinare di gara, non si è contestualmente premurata di allegare all’offerta l’unica documentazione, prevista dal bando a pena di esclusione, atta a giustificare la riduzione della cauzione stessa ai sensi dell’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 (ora art. 40 del decreto legislativo 163/2006) (Consiglio di Stato, n. 231 del 31 gennaio 2005)

Non può essere condiviso il principio secondo il quale si pretenderebbe di equiparare le due diverse posizioni della certificazione di qualità e della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità anche ai fini della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, trattandosi di situazione obiettivamente diverse che possono essere equiparate soltanto in presenza di una esplicita scelta legislativa in tal senso (Tar Emilia Romagna, Bologna, n. 2710 del 22 dicembre 2003)

Problematiche relative alle polizze provvisorie prestate in favore delle Ati e possesso della certificazione di qualità.

Le certificazioni di qualità sono volte ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento delle diverse fasi; secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono un requisito tecnico di carattere soggettivo, e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate (Consiglio di Stato, n. 435 del 14 febbraio 2005)

Ai fini dell’ammissione alla gara, qualora le imprese partecipanti intendano avvalersi del beneficio del versamento della cauzione in forma ridotta devono provare, necessariamente, il possesso della certificazione, esclusivamente, attraverso le attestazioni SOA.: non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall’organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività (Tar Lombardia, Milano, n. 668 del 29 marzo 2006 e Tar Campania, Napoli, n. 7802 del 20 aprile 2005)

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