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LAVORI PUBBLICI
12/10/2006Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali: art. 181 del disegno di Legge Finanziaria 2007Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Lo Stato esercita nei confronti di questi soggetti, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131
Le controversie relative all’esercizio del diritto di rivalsa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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