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LAVORI PUBBLICI
12/10/2006Il danno alla concorrenza nella responsabilità erariale.Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI
Sussiste il danno alla concorrenza da parte di un’amministrazione per la violazione dei parametri di imparzialità e buon andamento sussumibili nel principio di concorrenza che deve presiedere le scelte dell'amministrazione medesima aventi ad oggetto qualsiasi commessa pubblica di lavori, forniture e servizi, tenuto conto che tutti gli operatori di diritto e massimamente gli organi giurisdizionali debbano contribuire ad inverare nella prassi amministrativa i principi dell'ordinamento comunitario ai quali esso si ispira e che costituiscono principi dell'ordinamento nazionale, secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 1 della legge n. 241/1990, come attualmente modificato dall'art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15 (Corte dei Conti SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA - n. 447 del 14.7.2006 fonte www.amcorteconti.it con nota di Massimo Perin magistrato della Corte dei Conti)
Giurisprudenza correlata:
Affinché sussistano i presupposti dell’impellente urgenza che giustifichino i ricorso alla trattativa privata (intesa come individuazione non concorrenziale del privato contraente) è necessario che nessun addebito su eventuali ritardi di attivazione possa essere imputato a comportamenti dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero tale forma di appalto non viene ammessa allorché l’urgenza che la giustificherebbe si deve far risalire ad inerzia o responsabilità della stessa P.A (Consiglio di Stato, n. 5996 del 27 ottobre 2005)
Anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli articoli 43 e 55 del trattato C.E.), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive (Consiglio di Stato, n. 6368 del 15 novembre 2005)
Né può ritenersi valida l’argomentazione per cui, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione sarebbe stata del tutto svincolata dai principi di evidenza pubblica: al riguardo, è sufficiente ricordare che ai principi di concorrenza e par condicio di derivazione europea devono pur sempre informarsi gli ordinamenti nazionali, anche per gli affidamenti di importo sottosoglia; in ogni caso, anche per la normativa nazionale di settore l’affidamento diretto di un pubblico appalto resta pur sempre circoscritto a specifiche ipotesi eccezionali, che devono altresì essere adeguatamente giustificate (Tar Campania, Napoli, n. 3143 del 23 marzo 2006)
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