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LAVORI PUBBLICI
05/10/2006

L’importo della cauzione provvisoria deve essere quello richiesto

Fonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI

La garanzia provvisoria risulta finalizzata a fornire un’adeguata tutela delle ragioni creditorie della stazione appaltante, senza che possa ritenersi residuare nei confronti dell’offerente alcun margine di incertezza od opinabilità, o comunque residuare alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltante in ordine all’accettazione di una fideiussione di importo inferiore a quello richiesto (Tar. Puglia, Lecce, n. 4278 del 24 agosto 2006)

Di contro:

Polizza provvisoria di importo inferiore a quello richiesto nel bando: viene considerato errore scusabile se, effettivamente il premio risulta conteggiato sul corretto importo. (Consiglio di Stato, n. 5656 del 30 agosto 2004)

Il Consiglio di Stato suggerisce che un’Amministrazione appaltante, prima di annullare un’aggiudicazione (euro 88 di differenza fra importo garantito ed importo offerto), con conseguente assegnazione al secondo, deve valutare quale possibile danno economico ne potrebbe scaturire, specialmente se la differenza delle due offerte (49.088,00 Euro) è notevole (Consiglio di Stato, n. 5659 del 30 agsoto 2004)

La mancata costituzione della cauzione provvisoria è causa di esclusione

Ove richiesta tra la documentazione da presentare in allegato all’offerta, la cauzione provvisoria, se non presentata, è causa di esclusione e non puo’ essere integrata successivamente, anche e soprattutto in osservanza del principio della par condicio (Tar. Lazio, Roma, n. 8267 del 12 settembre 2006)

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