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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
12/05/2003

Le novità previste per gli Enti Locali dalla riforma del collocamento

Il decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. serie generale n.11 del 15 gennaio 2003 ed in vigore dal 30 gennaio 2003, ha riformato l’intero sistema del collocamento pubblico italiano, ormai del tutto obsoleto.

Un ruolo importante nell’ambito della riforma è stato riconosciuto alle singole regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, a cui viene affidato il compito legislativo in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.469 del 23 dicembre 1997.

Alle regioni viene affidato il compito di definire gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti, ex uffici di collocamento.

Il tutto perché nell’ambito della riforma è stata prevista la soppressione delle liste di collocamento (sia ordinarie che speciali, tranne le liste di mobilità e quelle relative al collocamento obbligatorio) che del libretto di lavoro.

Spetta ancora alle regioni l’obbligo di definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi relativi all’azione che i servizi competenti devono porre in essere per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di contrastare la disoccupazione di lunga durata. Per fare ciò occorre che i servizi competenti effettuino:

1)colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;

2)proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione oppure di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale.

Saranno le regioni a definire i criteri che dovranno essere applicati, dai servizi competenti, circa le procedure di accertamento relative allo stato di disoccupazione, sulla base dei seguenti criteri:

1)conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento dell’attività lavorativa che assicuri un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da qualunque imposizione;

2)perdita dello stato di disoccupazione, nel caso in cui si verifichi una mancata presentazione senza giustificato motivo in seguito alla convocazione da parte del servizio competente;

3)perdita dello stato di disoccupazione, a seguito di rifiuto senza un giustificato motivo di una offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure di lavoro temporaneo che sia congrua. Per quanto attiene il contratto a tempo determinato o temporaneo la durata non deve risultare essere inferiore ad otto mesi, oppure a quattro mesi se trattasi di giovani.

Altra novità, prevista dal decreto legislativo 297/2002 per gli enti pubblici economici, è l’obbligo di procedere all’assunzione diretta per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, tranne che lo statuto degli enti pubblici economici non preveda l’assunzione mediante concorso.

Spetterà all’ente pubblico economico far pervenire, al lavoratore assunto, una comunicazione in cui siano riportati i dati relativi alla registrazione effettuata nel libro matricola, oltre alla comunicazione prevista dal decreto legislativo n.152 del 26 maggio 1997. Inoltre sia gli enti pubblici economici che le pubbliche amministrazioni sono tenute, anche in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio oppure di altra esperienza professionale relativa al rapporto di lavoro subordinato a comunicare, entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le seguenti variazioni relative al rapporto di lavoro:

1)proroga del termine inizialmente stabilito;

2)trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

3)trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

4)trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

5)trasformazione del contratto da formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

E’ da sottolineare che tali comunicazioni effettuate al servizio competente sono ritenute valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi nei riguardi delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, dell’Inps e dell’Inail, oppure di altre forme previdenziali sostitutive od esclusive.

Infine occorre precisare che l’instaurazione di un rapporto di lavoro, effettuato da enti economici o da pubbliche amministrazioni, deve essere comunicato contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro al servizio competente, nel cui ambito territoriale è situata la sede di lavoro. Per quanto attiene quest’ultimo particolare occorre ricordare che il Ministero del lavoro con circolare n.12 del 7 aprile 2003 ha lasciato sospesa la contestualità della comunicazione, fino a quando non verrà approvato il decreto interministeriale con cui verranno istituzionalizzati i nuovi modelli unici per effettuare la comunicazione di assunzione.

GIULIO D’IMPERIO

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