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LAVORI PUBBLICI
26/07/2006Codice dei contratti pubblici: alcune sentenzeFonte GEO'S a cura della Dott.ssa Sonia LAZZINI
La Scheda tipo 1.1 e la Scheda Tecnica 1.1 di cui al DM 123/2004 – eterointegrative della lex specialis del bando ed espressione di norme imperative inderogabili – abilitano i concorrenti a presentare alla stazione appaltante i (soli) relativi modelli (Scheda tecnica) debitamente compilati e sottoscritti per accettazione incondizionata delle condizioni previste nello Schema tipo.(Tar Lazio, Latina, con la sentenza numero 429 del 5 luglio 2006). File allegato
In materia d’appalto di opere pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure d’affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall’esecuzione del contratto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Tar Abruzzo, L’Aquila, n. 67 del 20 febbraio 2006).File allegato
Se, invero, sotto un profilo generale, ha rilievo, sotto più aspetti, la forza maggiore al fine di sottrarre il soggetto obbligato dalle conseguenze dell’inadempimento, deve dirsi che ciò non può affermarsi con riguardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia (fideiussione, cauzione per le quali si applica la disciplina concernente la fideiussione ex artt. 1936 ss. del codice civile) per di più allorquando si tratti di fideiussione bancaria o polizza assicurativa “a prima richiesta (Tar Veneto, Venezia, n. 1933 decisa il 22 giugno 2006).File allegato
Nei contratti della pubblica amministrazione, anche ad intervenuta aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, non sia precluso all’amministrazione stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d’ufficio ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione stessa (Tar Lazio, Roma, n. 5766 del 12 luglio 2006).File allegato
Giurisprudenza richiamata:
In puntuale applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, postulati dall’articolo 97 della Costituzione, un’amministrazione che abbia ricevuto un esposto relativamente a presunte irregolarità in corso di gara, ha il dovere di verificarne la fondatezza (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6931 del 22 ottobre 2004).File allegato
Viene negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera , sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6281 del 13 novembre 2002).File allegato
La circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione in originale della documentazione richiesta all’aggiudicataria(certificato del casellario giudiziale e polizza fideiussoria a cauzione definitiva), non impedisce all'amministrazione di imporre un termine perentorio per l'espletamento di tale adempimento: la richiesta puo’ essere fatta anche via fax in quanto ciò che rileva è l'effettiva cognizione che l'interessato abbia avuta della richiesta della pubblica amministrazione (Tar Campania, Napoli, n.7610 del 14 luglio 2006).File allegato
Giurisprudenza richiamata: Può giustificarsi la mancanza di cognizione della richiesta di documentazione, anche successivamente alla riparazione dello stesso fax, del documento spedito dalla stazione appaltante, non stampato proprio a causa della avvenuta perdita di memoria del fax causata dallo stesso guasto ovvero dai lavori di riparazione posti in essere sulla macchina (Tar del Lazio, Sez III di Roma, con la sentenza numero 2589 del 19 marzo 2004).File allegato
Gli atti dell’autorità llpp Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Comunicato Nuove modalita' di versamento - (GU n. 167 del 20-7-2006)
Il parere della Corte dei Conti
Poiché la colpa grave presuppone la macroscopica violazione di norme e l'assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso, non vanno ritenuti responsabili il Revisore dei Conti e il responsabile dell’Ufficio Finanziario di un Comune che, a fronte di una sentenza che ““Dichiara altresì compensate le spese di giudizio”, hanno rimborsato ad alcuni amministratori le spese legali da questi sostenuti in due giudizi davanti alla Corte dei Conti (ultima sentenza assolutoria per mancanza di colpa grave): la nascita del diritto al rimborso delle spese, la legge parla solo di “definitivo proscioglimento” e non c'è dubbio che tale è una sentenza di assoluzione anche se solo per difetto di gravità della colpa (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata con la sentenza numero 159 del 5 giugno 2006).File allegato
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