2957147 utenti hanno
|
LAVORI PUBBLICI
05/05/2006I presupposti di ammissibilità del ricorso alla trattativa privataDeliberazione n. 30 del 09/05/2006 - Articoli 1 - 24 Deliberazione n. 29 del 09/05/2006 - Articoli 1 - 24 ****************************************************************************
Deliberazione n. 30 del 09/05/2006 - Articoli 1 - 24 -------------------------------------------------------------------------------- Non si ravvisano i presupposti di ammissibilità del ricorso alla trattativa privata, come normati dall’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel caso di affidamenti per i quali non possa essere legittimamente invocata l’urgenza dei lavori. Al riguardo, sia la giurisprudenza che l’Autorità hanno più volte ribadito che l’urgenza che legittima la trattativa privata deve riferirsi a circostanze imprevedibili e non imputabili in alcun modo a ritardi od omissioni dell’Amministrazione aggiudicatrice. Il fatto che: - siano invitate sempre le medesime imprese, sebbene alcune di esse non presentino mai l’offerta o comunque nessuna offerta competitiva; - venga presentato un limitato numero di offerte rispetto alle imprese invitate; - tutte le gare siano aggiudicate alla stessa impresa, oltre ogni probabilità statistica sono tutte circostanze che possono costituire indici significativi, precisi e concordanti (ex art. 192, comma 2, c.p.p) circa l’esistenza di accordi collusivi tra le imprese e tra queste e l’Amministrazione, tali da influenzare l’andamento delle varie gare informali e determinare l’aggiudicazione a vantaggio dell’impresa promotrice dell’accordo.
**************************************************************************** Deliberazione n. 29 (non dispon.) del 09/05/2006 - Articoli 1 - 24 -
-------------------------------------------------------------------------------- Non si ravvisano i presupposti di ammissibilità del ricorso alla trattativa privata, come normati dall’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel caso di affidamenti per i quali non possa essere legittimamente invocata l’urgenza dei lavori manutentivi, atteso che l’esigenza di doverli eseguire era già stata da tempo apprezzata. Al riguardo, sia la giurisprudenza sia l’Autorità hanno più volte ribadito che l’urgenza che legittima la trattativa privata deve riferirsi a circostanze imprevedibili e non imputabili in alcun modo a ritardi od omissioni dell’Amministrazione aggiudicatrice. Si rileva, altresì, che l’affidamento con procedura negoziata di successivi lotti di uno stesso intervento costituisce inosservanza dell’art. 24, comma 7, della citata legge n. 109/94 e s.m., mentre l’artificioso frazionamento di un intervento, allo scopo di contenere gli importi dei lavori entro la soglia per l’affidamento a trattativa privata (pari a 150.000 euro prima e a 300.000 euro poi), si pone in contrasto con l’art. 24, comma 4, della legge quadro, che stabilisce, appunto, il divieto di frazionare capziosamente gli interventi allo scopo di eludere l’evidenza pubblica.
Giova inoltre rammentare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le fattispecie di cui agli artt. 353 e 354 c.p. (turbata libertà degli incanti ed astensione dagli incanti) si applicano anche alle gare ufficiose o informali. Le suddette fattispecie, inoltre, sono qualificate come reato di pericolo in base a consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto la turbativa della gara sussiste anche quando venga alterato il regolare svolgimento del concorso attraverso mezzi e strumenti di vario tipo individuati da dette norme penali.
Si rileva, infine, che l’affidamento a trattativa privata con offerta “in aumento”, ossia a condizioni più gravose rispetto alla base d’asta, è in aperto contrasto con la lettera della normativa vigente (l’art. 21 della legge n. 109/1994 e s.m. impone che il prezzo di aggiudicazione sia inferiore a quello a base di gara, anche se espressamente per il pubblico incanto e la licitazione privata) e con la ratio della disciplina dei lavori pubblici, che vuole che al momento della gara la prestazione contrattuale sia definita in ogni suo aspetto, ivi compreso il prezzo, soggetto esclusivamente a offerta di ribasso. Quest’ultimo può essere oggetto di negoziazione soltanto nella trattativa privata “pura”, ove l’Amministrazione può contrattare con una sola impresa, se e nella misura in cui lo ha previsto, le eventuali condizioni economiche della prestazione; fattispecie, questa, del tutto speciale e di residuale applicazione. Inoltre, ove l’intenzione di ammettere la “negoziazione” per fissare le “condizioni più vantaggiose” non si desuma chiaramente dalla lettera d’invito, si paleserebbe anche la lesione della par condicio dei concorrenti.
|
|
Copyright 2005 ACSEL - Home |
Chi siamo | Contatti |
Iniziative | News | La Privacy Policy di questo sito | segreteria@acselweb.it |