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LAVORI PUBBLICI
02/02/2006

La spesa per il collaudo statico non può essere un onere per l'appaltatore Deliberazione n. 11 (GE/913-05) del 07/02/2006 - Articoli 1 - 28 - Codici 1.1 - 28.1

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La clausola del bando di gara che pone a carico dell’appaltatore la spesa per il collaudo statico delle opere realizzate è in contrasto con la normativa vigente (art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo coordinato con la legge regionale siciliana di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, nonché art. 210, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.).

Qualora, peraltro, il contratto di appalto non preveda alcun onere di collaudo a carico dell’impresa, ma contenga, anzi, un espresso richiamo alla norma del capitolato speciale che esclude le spese di collaudo dagli oneri a carico dell’appaltatore, la statuizione contrattuale conforme a legge può considerarsi prevalente rispetto a quella, non conforme a legge, contenuta nel bando.

La circostanza che l’amministrazione abbia, in sede di stipulazione del contratto, adottato una statuizione conforme alla legge e difforme dal bando deve condurre a considerare che la parte pubblica, che ha unilateralmente definito le regole della gara in difformità dalla legge, abbia inteso correggere l’errore in sede di contratto.

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